Art. 10 
 
 
        Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 
 
  1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate  nel
Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da  aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
  a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. 
  2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui
al comma 1, definisce  le  misure,  i  modi  e  le  iniziative  volti
all'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla
normativa vigente, ivi comprese  le  misure  organizzative  volte  ad
assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei  flussi  informativi
di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure  del  Programma  triennale
sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le  misure  e
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  A
tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano  di
prevenzione della corruzione. 
  3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in
collegamento   con   la   programmazione   strategica   e   operativa
dell'amministrazione,  definita  in  via  generale  nel  Piano  della
performance e negli analoghi  strumenti  di  programmazione  previsti
negli enti locali. La promozione di maggiori livelli  di  trasparenza
costituisce un'area strategica  di  ogni  amministrazione,  che  deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 
  4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
  5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche
amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei  costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi
dell'articolo 32. 
  6. Ogni amministrazione presenta il  Piano  e  la  Relazione  sulla
performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di  consumatori
o  utenti,  ai  centri  di  ricerca  e  a  ogni   altro   osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7.  Nell'ambito  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti  di  verifica  dell'efficacia  delle
iniziative di cui al comma 1. 
  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione:  «Amministrazione  trasparente»  di  cui
all'articolo 9: 
  a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'  ed  il
relativo stato di attuazione; 
  b) il Piano e la Relazione  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  c) i nominativi ed  i  curricula  dei  componenti  degli  organismi
indipendenti di  valutazione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
  d) i curricula e i compensi dei soggetti di  cui  all'articolo  15,
comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative,
redatti in conformita' al vigente modello europeo. 
  9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione  principale  ai
fini della determinazione degli  standard  di  qualita'  dei  servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi  dell'articolo
11 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  cosi'  come
modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n. 150. 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo degli articoli  10,  13  e  14  del
          citato decreto legislativo n. 150 del 2009: 
              «Art. 10. Piano della  performance  e  Relazione  sulla
          performance 
              1. Al fine di assicurare la qualita',  comprensibilita'
          ed attendibilita' dei documenti di  rappresentazione  della
          performance, le amministrazioni pubbliche,  secondo  quanto
          stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera  d),  redigono
          annualmente: 
              a) entro il  31  gennaio,  un  documento  programmatico
          triennale, denominato Piano della performance  da  adottare
          in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
          finanziaria e di bilancio, che individua  gli  indirizzi  e
          gli obiettivi strategici  ed  operativi  e  definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
              b) un  documento,  da  adottare  entro  il  30  giugno,
          denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
              2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma  1
          sono  immediatamente  trasmessi  alla  Commissione  di  cui
          all'articolo  13  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              3.  Eventuali  variazioni  durante  l'esercizio   degli
          obiettivi   e   degli    indicatori    della    performance
          organizzativa e individuale sono  tempestivamente  inserite
          all'interno nel Piano della performance. 
              4. Per le amministrazioni dello Stato  il  Piano  della
          performance contiene la direttiva annuale del  Ministro  di
          cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.» 
              «Art.  13.   Commissione   per   la   valutazione,   la
          trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche 
              1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera  f),
          della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  e'   istituita   la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche,  di  seguito
          denominata  "Commissione",  che  opera  in   posizione   di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,  coordinare  e
          sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni  di
          valutazione, di garantire la  trasparenza  dei  sistemi  di
          valutazione,  di  assicurare   la   comparabilita'   e   la
          visibilita'   degli   indici   di   andamento   gestionale,
          informando annualmente il  Ministro  per  l'attuazione  del
          programma di Governo sull'attivita' svolta. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, l'Anci,  l'Upi  e  la  Commissione
          sono  definiti  i  protocolli  di  collaborazione  per   la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8. 
              3. La Commissione  e'  organo  collegiale  composto  da
          cinque   componenti   scelti   tra   esperti   di   elevata
          professionalita', anche  estranei  all'amministrazione  con
          comprovate competenze  in  Italia  e  all'estero,  sia  nel
          settore pubblico che in quello privato in tema  di  servizi
          pubblici,  management,   misurazione   della   performance,
          nonche'  di  gestione  e  valutazione  del   personale.   I
          componenti sono nominati, tenuto conto del principio  delle
          pari opportunita' di genere,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro per l'attuazione del programma di Governo,  previo
          parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
          espresso a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti.  I
          componenti della Commissione non possono essere scelti  tra
          persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
          in partiti politici o in  organizzazioni  sindacali  o  che
          abbiano rivestito tali incarichi e  cariche  nei  tre  anni
          precedenti la nomina e, in  ogni  caso,  non  devono  avere
          interessi di qualsiasi natura in conflitto con le  funzioni
          della  Commissione.  I  componenti  sono  nominati  per  un
          periodo di sei anni e possono essere  confermati  una  sola
          volta. In  occasione  della  prima  seduta,  convocata  dal
          componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono  nel
          loro  ambito  il  Presidente  della  Commissione.  All'atto
          dell'accettazione della nomina, se dipendenti  da  pubblica
          amministrazione o magistrati in attivita' di servizio  sono
          collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta,  e  il  posto
          corrispondente       nella        dotazione        organica
          dell'amministrazione di appartenenza e' reso  indisponibile
          per  tutta   la   durata   del   mandato;   se   professori
          universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. 
              4. La struttura operativa della Commissione e'  diretta
          da un Segretario generale nominato con deliberazione  della
          Commissione  medesima   tra   soggetti   aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico.  La  Commissione  definisce  con
          propri  regolamenti  le  norme   concernenti   il   proprio
          funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti  di
          personale di cui avvalersi entro il limite  massimo  di  30
          unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
          mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
          comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17,  comma
          14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  o  mediante
          personale con contratto a  tempo  determinato.  Nei  limiti
          delle  disponibilita'  di  bilancio  la  Commissione   puo'
          avvalersi  di  non  piu'   di   10   esperti   di   elevata
          professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
          della valutazione della performance e della  prevenzione  e
          della lotta  alla  corruzione,  con  contratti  di  diritto
          privato di collaborazione autonoma. La Commissione,  previo
          accordo  con  il  Presidente   dell'ARAN,   puo'   altresi'
          avvalersi del personale e delle strutture  dell'ARAN.  Puo'
          inoltre  richiedere  indagini,  accertamenti  e   relazioni
          all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
              5. La Commissione  indirizza,  coordina  e  sovrintende
          all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte  degli
          Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
          Agenzie di valutazione; a tale fine: 
              a)  promuove  sistemi  e  metodologie  finalizzati   al
          miglioramento  della  performance   delle   amministrazioni
          pubbliche; 
              b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 
              c) confronta le  performance  rispetto  a  standard  ed
          esperienze, nazionali e internazionali; 
              d)  favorisce,  nella  pubblica   amministrazione,   la
          cultura della trasparenza  anche  attraverso  strumenti  di
          prevenzione e di lotta alla corruzione; 
              e) favorisce la cultura  delle  pari  opportunita'  con
          relativi criteri e prassi applicative. 
              6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
              a)   fornisce   supporto   tecnico    e    metodologico
          all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
          performance; 
              b) definisce la struttura e le modalita'  di  redazione
          del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10; 
              c) verifica la corretta  predisposizione  del  Piano  e
          della Relazione  sulla  Performance  delle  amministrazioni
          centrali  e,  a  campione,  analizza  quelli   degli   Enti
          territoriali, formulando 
              osservazioni e specifici rilievi; 
              d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
          Sistema di misurazione e valutazione della  performance  di
          cui   all'articolo   7   in   termini   di   efficienza   e
          produttivita'; 
              e) adotta le linee guida  per  la  predisposizione  dei
          Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
          cui all'articolo 11, comma 8, lettera a); 
              f) adotta le  linee  guida  per  la  definizione  degli
          Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici; 
              g) definisce i requisiti per la nomina  dei  componenti
          dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   di   cui
          all'articolo 14; 
              h) promuove analisi comparate della  performance  delle
          amministrazioni  pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di
          andamento gestionale e la  loro  diffusione  attraverso  la
          pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita'  ed
          iniziative ritenute utili; 
              i)  redige  la   graduatoria   di   performance   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  di
          cui  all'articolo   40,   comma   3-quater,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001; a tale  fine  svolge  adeguata
          attivita'    istruttoria    e    puo'    richiedere    alle
          amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti; 
              l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
          imprese e  le  relative  associazioni  rappresentative;  le
          organizzazioni sindacali e le  associazioni  professionali;
          le  associazioni  rappresentative   delle   amministrazioni
          pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
          14  e  quelli  di  controllo  interni   ed   esterni   alle
          amministrazioni pubbliche; 
              m)  definisce  un  programma  di  sostegno  a  progetti
          innovativi e  sperimentali,  concernenti  il  miglioramento
          della performance attraverso le  funzioni  di  misurazione,
          valutazione e controllo; 
              n) predispone una relazione annuale  sulla  performance
          delle  amministrazioni  centrali   e   ne   garantisce   la
          diffusione attraverso la  pubblicazione  sul  proprio  sito
          istituzionale ed altre  modalita'  ed  iniziative  ritenute
          utili; 
              o) sviluppa ed intrattiene rapporti  di  collaborazione
          con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; 
              p) realizza e gestisce, in collaborazione con il  CNIPA
          il portale della trasparenza che  contiene  i  piani  e  le
          relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. 
              7.  La  Commissione  provvede  al   coordinamento,   al
          supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
          all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
          decreto. 
              8. Presso la Commissione e' istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e  la  trasparenza  di  cui  articolo  11,  ne
          verifica l'effettiva adozione e vigila sul  rispetto  degli
          obblighi in materia di trasparenza  da  parte  di  ciascuna
          amministrazione. 
              9. I risultati dell'attivita'  della  Commissione  sono
          pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo cinque anni, dalla data  di  costituzione,  la
          Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della
          Commissione. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e
          fissati i compensi per i componenti. 
              12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          competenti, sono dettate disposizioni per il  raccordo  tra
          le attivita' della Commissione  e  quelle  delle  esistenti
          Agenzie di valutazione. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma
          3,  primo  periodo,  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito   dell'autorizzazione   di   spesa    di    cui
          all'articolo 4, comma 3, secondo  periodo,  della  legge  4
          marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse  da  destinare
          alle  altre  finalita'  di  cui   al   medesimo   comma   3
          dell'articolo 4.» 
              «Art. 14. Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance 
              1.  Ogni  amministrazione,  singolarmente  o  in  forma
          associata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  si  dota  di  un   Organismo   indipendente   di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'articolo 13,  dall'organo
          di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo
          13; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'articolo
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
              h)  verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche   di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione di cui all'articolo  13,  cura  annualmente  la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  6,
          lettera g), e di elevata  professionalita'  ed  esperienza,
          maturata nel campo del management, della valutazione  della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'articolo 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 
              rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279: 
              «Art  10.  (Sistema  di  contabilita'  economica  delle
          pubbliche amministrazioni) 
              (Omissis). 
              5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
          strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo  per
          il raggiungimento degli  scopi  dell'amministrazione.  Essi
          sono aggregati nelle funzioni- obiettivo che  esprimono  le
          missioni   istituzionali   di   ciascuna    amministrazione
          interessata. In base alla definizione dei servizi finali  e
          strumentali  evidenziati   nelle   rilevazioni   analitiche
          elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
          idonei  a  consentire  la  valutazione  di  efficienza,  di
          efficacia e di economicita' del risultato  della  gestione,
          anche ai fini delle valutazioni di competenza del  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978,  n.
          468, aggiunto dall'articolo  3,  comma  1,  della  legge  3
          aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni  pubbliche
          provvedono gli organi di direzione politica o di vertice. 
              (Omissis).». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286: 
              «Art 11. Qualita' dei servizi pubblici 
              1. I servizi pubblici nazionali e locali  sono  erogati
          con  modalita'  che  promuovono  il   miglioramento   della
          qualita' e assicurano  la  tutela  dei  cittadini  e  degli
          utenti  e  la  loro  partecipazione,  nelle  forme,   anche
          associative,  riconosciute  dalla  legge,   alle   inerenti
          procedure  di  valutazione  e  definizione  degli  standard
          qualitativi. 
              2.   Le   modalita'   di   definizione,   adozione    e
          pubblicizzazione degli standard di qualita', i  casi  e  le
          modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
          misurazione della qualita' dei servizi,  le  condizioni  di
          tutela degli utenti, nonche'  i  casi  e  le  modalita'  di
          indennizzo automatico e forfettario all'utenza per  mancato
          rispetto degli standard  di  qualita'  sono  stabilite  con
          direttive, aggiornabili  annualmente,  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta della  Commissione  per
          la  valutazione,  la  trasparenza  e   l'integrita'   nelle
          amministrazioni pubbliche. Per quanto  riguarda  i  servizi
          erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
          enti  locali,  si  provvede  con  atti   di   indirizzo   e
          coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata
          di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  su
          proposta  della  Commissione   per   la   valutazione,   la
          trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche. 
              4. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  funzioni  e  i
          compiti  legislativamente  assegnati,  per  alcuni  servizi
          pubblici, ad autorita' indipendenti. 
              5. E' abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995,
          n. 273. Restano applicabili, sino  a  diversa  disposizione
          adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
          Consiglio dei  Ministri  recanti  gli  schemi  generali  di
          riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.».