Art. 10 
 
(Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali  di  comunicazione
                alle interfacce della rete pubblica) 
 
  1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico  e'  libera  e  non
richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo
l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilita' del collegamento
(MAC address). 
  2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata
all'identita' dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di  dati
personali e non  richiede  adempimenti  giuridici.  Se  l'offerta  di
accesso  ad  internet   non   costituisce   l'attivita'   commerciale
prevalente del gestore, non trovano applicazione  l'articolo  25  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto
legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155. 
  3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 2 e' soppresso; 
  b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.  Il
decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio  1992,
n. 314, e' abrogato".