Art. 10 
 
Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento
  dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei
  beni e delle attivita' culturali. 
  1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita'  giuridica
di diritto  privato,  che  operano  nel  settore  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  ivi  inclusi  i
teatri stabili  di  iniziativa  pubblica  e  i  relativi  circuiti  e
associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  la  misura
della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  a  decorrere
dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a  4  milioni
di  euro,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 15.