Art. 10 
 
Modifica  alla  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  in  materia  di
  affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali.  Caso
  EU Pilot 3452/12/MARKT. 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge  28  dicembre  2001,  n.
448, e' abrogato. 
  2. Gli affidamenti del servizio di accertamento  e  riscossione  di
entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del  terzo  mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma
restando  la  data  di  scadenza  dei  relativi  contratti,   laddove
anteriore. 
 
          Note all'art. 10: 
              - L'art. 10 della legge 28  dicembre  2001,  n.  448  (
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2002),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficio 29 dicembre 2001, n. 301,
          S.O.; come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 10 (Modificazioni all'imposta  sulle  insegne  di
          esercizio). - 1. Al  capo  I  del  decreto  legislativo  15
          novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in  materia  di
          imposta comunale  sulla  pubblicita'  e  di  diritto  sulle
          pubbliche   affissioni,   sono   apportate   le    seguenti
          modificazioni: 
              a) ...; 
              b) all'art. 4, comma  1,  concernente  la  facolta'  di
          determinazione delle tariffe  da  parte  dei  comuni,  sono
          soppresse le seguenti parole: «delle prime tre classi»; 
              b-bis)...; 
              c) ...; 
              d) ...; 
              2. (abrogato). 
              3.  Le   minori   entrate   derivanti   dall'attuazione
          dell'art. 13, comma 4-bis, e  dell'art.  17,  comma  1-bis,
          primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
          507,  introdotti  dal  comma  1  del   presente   articolo,
          ragguagliate  per  ciascun  comune   all'entita'   riscossa
          nell'esercizio  2001,  sono  integralmente  rimborsate   al
          comune dallo  Stato  secondo  modalita'  da  stabilire  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con  il  Ministro  dell'interno.  I  trasferimenti
          aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a  riduzione
          per effetto di altre disposizioni di legge. 
              4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni
          a statuto speciale e alle province autonome di Trento e  di
          Bolzano in  materia  di  finanza  locale,  i  trasferimenti
          erariali di cui al comma  3  sono  disposti  a  favore  dei
          citati enti, che provvedono  all'attribuzione  delle  quote
          dovute ai comuni  compresi  nei  rispettivi  territori  nel
          rispetto  dello  statuto  speciale   e   delle   norme   di
          attuazione. 
              5. Al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
          sono apportare le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 52, il comma 7 e' abrogato; 
              b) all'art. 62, comma 2,  lettera  d),  sono  aggiunte,
          infine, le seguenti parole: «in  modo  che  detta  tariffa,
          comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda
          di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi  del
          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta
          comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione  di
          cui  alla  lettera  a)  e  deliberate  dall'amministrazione
          comunale  nell'anno  solare  antecedente  l'adozione  della
          delibera  di  sostituzione  dell'imposta   comunale   sulla
          pubblicita' con il canone».".