Art. 10 
 
 
            Tribunale delle societa' con sede all'estero 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno  2003  n.  168,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  prima  delle  parole  «Le  controversie  di  cui
all'articolo 3» sono  inserite  le  seguenti  parole:  «Fermo  quanto
previsto dal comma 1-bis,»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per  le
controversie di cui all'articolo 3 nelle quali e'  parte,  anche  nel
caso di piu' convenuti  ai  sensi  dell'articolo  33  del  codice  di
procedura civile, una societa', in qualunque  forma  costituita,  con
sede all'estero, anche  avente  sedi  secondarie  con  rappresentanza
stabile nel territorio dello  Stato,  e  che,  secondo  gli  ordinari
criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle  disposizioni
normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate
dagli uffici giudiziari di seguito  elencati,  sono  inderogabilmente
competenti: 
      1) la sezione specializzata in materia di impresa di  Bari  per
gli uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Bari,  Lecce,
Taranto (sezione distaccata), Potenza; 
      2) la sezione specializzata in materia di impresa  di  Cagliari
per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti  di  Cagliari  e
Sassari (sezione distaccata); 
      3) la sezione specializzata in materia di  impresa  di  Catania
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di  Caltanissetta,
Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria; 
      4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova; 
      5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano; 
      6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello  di
Campobasso, Napoli, Salerno; 
      7) la sezione specializzata in materia di impresa di  Roma  per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di  Ancona,  Firenze,
L'Aquila, Perugia, Roma; 
      8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per
gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino; 
      9) la sezione specializzata in materia di  impresa  di  Venezia
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano
(sezione distaccata), Trieste, Venezia.». 
  2. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  ai  giudizi
instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione  del
presente articolo le  amministrazioni  provvedono  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente.