Art. 10 Proroga di termini in materia ambientale 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014». 3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2014». (( 3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014». 3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014». 3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti): «Art. 6. Rifiuti non ammessi in discarica. 1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti: (Omissis). p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 (2) ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita' autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225». Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 (Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11: «2. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2013». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2013, come modificato dalla presente legge: «1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2014. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come modificato dalla presente legge: «3. Il termine di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' differito al 30 giugno 2014». Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla presente legge: «3-bis. Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 43 del 2013: come modificato dalla presente legge: «1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa dell'Unione europea di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2012, e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto».