Art. 10 
 
Abrogazione  dei  diritti  di  rogito  del  segretario   comunale   e
provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei
                       diritti di segreteria. 
 
  1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,  e'
abrogato. 
  2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.  734,
e' sostituito con il seguente: «Il provento annuale  dei  diritti  di
segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.». 
  (( 2-bis. Negli enti  locali  privi  di  dipendenti  con  qualifica
dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che  non  hanno
qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale  spettante  al
comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15  novembre
1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo,  per
gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5  della  tabella  D  allegata
alla legge 8 giugno 1962, n.  604,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore  a
un quinto dello stipendio in godimento. 
  2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le
quote gia' maturate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2-quater. All'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  le  parole:  «puo'
rogare tutti i contratti nei quali l'ente e'  parte  ed  autenticare»
sono sostituite dalle seguenti:  «roga,  su  richiesta  dell'ente,  i
contratti nei quali l'ente e' parte e autentica». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 41,  quarto  comma,  della  legge  11
          luglio   1980,   n.    312,    recante    "Nuovo    assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato", abrogato dal decreto in oggetto: 
              "Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento  spettante
          al comune o alla provincia ai sensi dell'art.  30,  secondo
          comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per  gli  atti
          di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della  tabella  D  allegata
          alla  legge  8  giugno  1962,  n.  604,  e'  attribuita  al
          segretario comunale e provinciale rogante, in  misura  pari
          al 75 per cento e fino ad un  massimo  di  un  terzo  dello
          stipendio in godimento.". 
              Si riporta l'art. 30, secondo  comma,  della  legge  15
          novembre 1973, n. 734, recante "Concessione di  un  assegno
          perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione
          di indennita' particolari", come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Il provento  annuale  dei  diritti  di  segreteria  e'
          attribuito integralmente al comune o alla provincia.". 
              Si riportano i punti 1, 2, 3, 4 e  5  della  Tabella  D
          allegata  alla  legge  8  giugno  1962,  n.  604,   recante
          "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della
          carriera dei segretari comunali e provinciali.": 
              "1. Avvisi d'asta per alienazioni,  locazioni,  appalti
          di cose e di opere, concessioni di  qualsiasi  natura:  per
          l'originale. . . . . . L. 1.000 
              2. Verbali relativi ai  procedimenti  degli  incanti  e
          delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al
          numero precedente: per l'originale............» 1.000 
              3. Contratti relativi agli oggetti  di  cui  al  n.  1,
          anche se stipulati a seguito di  licitazioni  o  trattativa
          privata e  se  vi  sia  intervento  di  terzi  garantiti  o
          cauzionanti: per l'originale. . . . . . . . . . . . . . . .
          . . . . . . . » 1.000 
              4. Sul valore delle stipulazioni relative agli  oggetti
          indicati al n. 1) e' dovuta: sulle prime lire 100.000. .  .
          . . . . . . . . » 12.000  sull'importo  eccedente  le  lire
          centomila e sino a lire due milioni . . . . . . . . . . . .
          . » 2,5% sull'importo eccedente le lire due milioni e  sino
          a lire dieci milioni . . . . . .  .  .  .  .  .  .  »  1,3%
          sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a  lire
          sessanta milioni. . . . . . . . . .  »  0,80%  sull'importo
          eccedente le lire sessanta milioni e sino a  lire  trecento
          milioni. . . . . . » 0,60% sull'importo eccedente  le  lire
          trecento milioni e sino a lire un miliardo . . . . . . .  .
          » 0,30% sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza
          limite di valore......» 0,15% 
              5.  Per  la   scritturazione   degli   atti   originali
          contemplati ai numeri 2 e 3  e  per  le  copie  degli  atti
          estratti dall'archivio: per ogni facciata. . . . . . . .  .
          . . . . . . . . » 1.000.". 
              Si riporta l'art. 97, comma 4, lettera c), del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  "Testo  unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali
          l'ente e' parte  e  autentica  scritture  private  ed  atti
          unilaterali nell'interesse dell'ente;".