Art. 10 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. Le societa' cooperative beneficiarie delle agevolazioni si impegnano a trasmettere alle societa' finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. 2. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di un programma di investimento, le societa' finanziarie effettuano controlli, anche tramite verifica in loco, sull'avvenuta realizzazione del programma. 3. Entro il 30 aprile di ogni anno, le societa' finanziarie trasmettono al Ministero la relazione annuale di gestione, che riporta anche informazioni circa l'andamento dei finanziamenti agevolati concessi. 4. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. 5. Per le attivita' di controllo di cui al comma 4, il Ministero puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 6. Per le iniziative eventualmente agevolate con risorse dei Fondi Strutturali trovano applicazione gli obblighi in materia di controllo e monitoraggio previsti dalla vigente normativa comunitaria. Per tali iniziative, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'.