Art. 10 
 
 
               Disposizioni in materia di dibattimento 
 
  1. L'articolo 489 del codice di procedura penale e' sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato  contro  il  quale  si  e'
proceduto in  assenza  nell'udienza  preliminare).  -  1.  L'imputato
contro il quale si e' proceduto in  assenza  nel  corso  dell'udienza
preliminare  puo'  chiedere  di  rendere  le  dichiarazioni  previste
dall'articolo 494. 
  2.  Se  l'imputato  fornisce  la  prova  che  l'assenza  nel  corso
dell'udienza preliminare e' riconducibile  alle  situazioni  previste
dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel termine per  formulare
le richieste di cui agli articoli 438 e 444». 
  2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le  parole:  «o
contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse. 
  3. All'articolo 513, comma 1, del codice di  procedura  penale,  le
parole: «contumace o» sono soppresse. 
  4. All'articolo 520 del codice  di  procedura  penale,  le  parole:
«contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse. 
  5. All'articolo 548, comma 3, del codice di  procedura  penale,  le
parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 490 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  490.  (Accompagnamento  coattivo   dell'imputato
          assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132,  puo'
          disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato  assente,
          quando la sua presenza e' necessaria  per  l'assunzione  di
          una prova diversa dall'esame.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 490 del
          codice di procedura penale, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art.   513.   (Lettura   delle   dichiarazioni    rese
          dall'imputato  nel  corso  delle  indagini  preliminari   o
          nell'udienza preliminare). - 1. Il giudice,  se  l'imputato
          e' assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone,
          a richiesta di parte, che  sia  data  lettura  dei  verbali
          delle  dichiarazioni   rese   dall'imputato   al   pubblico
          ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
          ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari
          o  nell'udienza  preliminare,  ma  tali  dichiarazioni  non
          possono essere utilizzate nei confronti di altri  senza  il
          loro consenso salvo che  ricorrano  i  presupposti  di  cui
          all'articolo 500, comma 4. 
              2. - 3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 520 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 520. (Nuove contestazioni all'imputato  assente).
          - 1. Quando intende contestare i  fatti  o  le  circostanze
          indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato assente,  il
          pubblico   ministero   chiede   al   presidente   che    la
          contestazione sia inserita nel verbale del  dibattimento  e
          che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. 
              2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e
          fissa una nuova udienza per la prosecuzione,  osservando  i
          termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.". 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 548 del
          codice di procedura penale,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  548.  (Deposito  della  sentenza).  -  1.  -  2.
          (Omissis). 
              3. L'avviso di deposito con l'estratto  della  sentenza
          e' in ogni caso comunicato al procuratore  generale  presso
          la corte di appello.».