Art. 10 
 
 
              Contenuto e documentazione della domanda 
 
  1. La domanda, sottoscritta dai soggetti  indicati  all'articolo  4
della legge 22 dicembre 1999, n. 512, deve contenere: 
    a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti  di  cui
all'articolo 4, comma 1, della stessa legge.  Tale  dichiarazione  e'
riferita al soggetto deceduto  in  caso  di  domanda  presentata  dai
successori a titolo universale; 
    b)  la  dichiarazione  che,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, nei confronti  dei  beneficiari  non  e'  stata  pronunciata
sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale  e  che  per
gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso; 
    c)  la  dichiarazione  che,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, non e' stata applicata in  via  definitiva  e  non  vi  sono
procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione
ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159; 
    d)  la  dichiarazione  che,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, non sono state liquidate somme a titolo di risarcimento  dei
danni patrimoniali e non patrimoniali, di  rifusione  delle  spese  e
degli  onorari  di  costituzione  e  difesa  da  parte  del  soggetto
condannato al risarcimento del danno. 
  2.  In  caso  di  domanda  presentata  dai  successori   a   titolo
universale, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma  1
sono riferite anche al soggetto deceduto. 
  3. Alla domanda e' allegata  copia  autentica  dell'estratto  della
sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della
legge 22 dicembre 1999, n. 512, ovvero dell'estratto  della  sentenza
di condanna al pagamento  della  provvisionale  ovvero  dell'estratto
della sentenza civile di liquidazione del danno. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'articolo 4 della  citata  legge  22
          dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'articolo 8. 
              - Si trascrive il testo  dell'articolo  407,  comma  2,
          lettera a) del codice di procedura penale: 
              "Art. 407. (Termini di durata  massima  delle  indagini
          preliminari). 
              (Omissis). 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
                a) i delitti appresso indicati: 
                  1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
          422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
                  2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale [c.p.  575,  628,  terzo  comma,  629,
          secondo comma, 630]; 
                  3) delitti commessi  avvalendosi  delle  condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo; 
                  4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
                  5) delitti di illegale fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
                  6) delitti di cui agli articoli  73,  limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma  2,
          e 74 del testo unico delle leggi in materia  di  disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
                  7) delitto  di  cui  all'articolo  416  del  codice
          penale  nei  casi  in  cui  e'  obbligatorio  l'arresto  in
          flagranza; 
                  7-bis) dei delitti  previsto  dagli  articoli  600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni;" 
              (Omissis).". 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Per il testo dell'articolo 4 della legge 22  dicembre
          1999, n. 512 si veda nelle note all'articolo 8.