Art. 10 
 
 
 Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento 
 
  1. Entro il 30 ottobre  2015  il  GSE  predispone  e  trasmette  al
Ministero dello sviluppo economico,  alle  Regioni  e  alle  Province
Autonome  un  rapporto  contenente  una  valutazione  del  potenziale
nazionale di applicazione  della  cogenerazione  ad  alto  rendimento
nonche' del teleriscaldamento  e  teleraffreddamento  efficienti  che
comprenda le informazioni di cui all'Allegato  3.  Tale  rapporto  e'
articolato territorialmente per  Regioni  e  Province  Autonome.  Nel
predisporre il rapporto, il GSE  tiene  conto  dei  piani  energetico
ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in
attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali
di cogenerazione ad alto  rendimento  a  norma  dell'articolo  5  del
decreto  legislativo  20  febbraio  2007,  n.  20.  L'anno  base   di
riferimento ai fini della valutazione e' l'anno 2013. 
  2. Ai fini della valutazione di cui al comma  1,  il  GSE  effettua
un'analisi costi-benefici relativa  al  territorio  nazionale  basata
sulle condizioni climatiche, la fattibilita' economica e  l'idoneita'
tecnica   conformemente   all'allegato   4,   parte   1.    L'analisi
costi-benefici e' finalizzata all'individuazione delle soluzioni piu'
efficienti in termini di uso delle risorse e di  costi,  in  modo  da
soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento. 
  3. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica
alla Commissione europea. Su richiesta della stessa  Commissione,  la
valutazione e' aggiornata e notificata ogni 5 anni. 
  4. Ai fini della valutazione di  cui  al  comma  1  e  dell'analisi
costi-benefici di cui al comma 2, il GSE istituisce  una  banca  dati
sulla cogenerazione e sulle  infrastrutture  di  teleriscaldamento  e
teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione,  anche  avvalendosi
dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89, della
legge 23 agosto 2004, n. 239.  Il  GSE  assicura  che  i  dati  e  le
informazioni raccolti siano  condivisibili  dalle  Regioni.  Ai  fini
della costruzione e dell'aggiornamento della suddetta banca dati: 
    a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del
GSE, con  cadenza  almeno  annuale,  le  informazioni  relative  agli
impianti di cogenerazione desunte dalla propria banca dati Anagrafica
Accise; 
    b)  i  titolari  di   infrastrutture   di   teleriscaldamento   e
teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati  relativi  alla  propria
infrastruttura, ove non gia' trasmessi, e i relativi aggiornamenti in
caso di variazioni; 
    c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano  autorizzazioni  o
concedono agevolazioni a  sostegno  della  cogenerazione  trasmettono
annualmente al GSE le informazioni relative agli impianti autorizzati
o agevolati e alle modalita' di sostegno adottate; 
    d) i titolari o i responsabili degli impianti  di  cogenerazione,
fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile,  dotano
gli impianti stessi di apparecchi di misurazione  del  calore  utile.
Sono esentate le unita' di cogenerazione con capacita' di generazione
inferiore  a  50  kWe,  i  cui  soggetti  titolari   o   responsabili
dell'impianto, autocertificano il calore utile, ai  sensi  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    e) TERNA S.p.A. trasmette  annualmente  al  GSE  le  informazioni
disponibili relative agli impianti di cogenerazione. 
  Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati,  le  modalita'
tecniche delle comunicazioni di cui alle precedenti lettere,  secondo
criteri di semplificazione ed efficienza.  Con  apposita  convenzione
tra il GSE e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite  le
modalita' tecniche per la fornitura delle informazioni  di  cui  alla
lettera a) e le  procedure  operative  per  assicurare  il  reciproco
allineamento delle  informazioni  presenti  nella  banca  dati  sulla
cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati  dell'Anagrafica
Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
  5. In base ai risultati della valutazione effettuata  a  norma  del
comma 1, e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, con decreto
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentito   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con
la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare entro
il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi  dei  costi  e
criteri di efficienza, il potenziale di aumento  della  cogenerazione
ad alto rendimento nonche' del teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficienti, nonche' sono definite  soglie,  espresse  in  termini  di
calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti
industriali e le  reti  di  teleriscaldamento,  per  l'esenzione  dei
singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere
c) e d). Le esenzioni  sono  aggiornate  con  cadenza  triennale  dal
Ministero dello sviluppo economico che notifica alla  Commissione  le
modifiche adottate. Qualora la valutazione di  cui  al  comma  1  non
individui un potenziale economicamente sfruttabile,  i  cui  vantaggi
superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli interventi o
le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6. 
  6. Il decreto di cui al comma 5 individua le  modalita'  attraverso
cui le Regioni e le Province  autonome  concorrono  alla  definizione
delle misure ivi  previste  ed  alla  individuazione  delle  relative
priorita' di intervento, in considerazione  del  conseguente  impatto
sugli obiettivi dei piani energetico  ambientali  da  esse  adottati.
Nella predisposizione degli  strumenti  di  pianificazione  urbana  e
territoriale di propria competenza, i comuni tengono  conto  di  tali
misure, e dispongono in merito valutando altresi' gli  effetti  sulla
qualita' dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. 
  7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8, a decorrere
dal 5 giugno 2014 e' fatto  obbligo  agli  operatori  proponenti  dei
seguenti   progetti   di   effettuare   un'analisi    costi-benefici,
conformemente all'allegato 4, parte 2, per le  finalita'  di  seguito
indicate: 
    a) nuovi impianti di generazione elettrica  con  potenza  termica
totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale
predisposizione del  funzionamento  dell'impianto  come  impianto  di
cogenerazione ad alto rendimento; 
    b)  ammodernamento  sostanziale  di   impianti   di   generazione
elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a  20  MW,
al fine di  valutare  l'eventuale  conversione  della  produzione  in
cogenerazione ad alto rendimento; 
    c) nuovi impianti industriali  o  ammodernamento  sostanziale  di
impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso  superiore
a 20 MW, che generano calore di scarto a un  livello  di  temperatura
utile, al fine di valutare le  possibilita'  di  uso  del  calore  di
scarto per  soddisfare  una  domanda  economicamente  giustificabile,
anche attraverso  la  cogenerazione,  e  della  connessione  di  tale
impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento; 
    d) nuove reti di  teleriscaldamento  e  di  teleraffreddamento  o
ammodernamento sostanziale di reti esistenti; 
    e) installazione di un nuovo impianto di  produzione  di  energia
termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al
fine di valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti
industriali situati nelle vicinanze. 
  L'installazione di attrezzature  per  la  cattura  di  biossido  di
carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio
geologico non e' considerata un ammodernamento ai fini delle  lettere
b),  c)  e  d)   del   presente   comma.   Nell'ambito   dell'analisi
costi-benefici di cui alle  lettere  c)  e  d)  del  presente  comma,
l'operatore si avvale del supporto delle societa' responsabili per il
funzionamento delle reti di teleriscaldamento  e  teleraffreddamento,
ove esistenti. 
  8. Sono esentate  dall'analisi  di  cui  al  comma  7  le  seguenti
tipologie di impianto: 
    a) gli  impianti  di  produzione  dell'energia  elettrica  per  i
carichi di punta e l'energia elettrica  di  riserva,  progettati  per
essere in funzione per meno di 1500  ore  operative  annue  calcolate
come media mobile per un periodo di cinque anni; 
    b) gli impianti che devono essere ubicati in  prossimita'  di  un
sito di stoccaggio  geologico  approvato  ai  sensi  della  direttiva
2009/31/CE. 
  9. Ai fini del rilascio dei  provvedimenti  autorizzativi  per  gli
interventi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla e),  fatte  salve
le esenzioni apportate con il decreto di cui al  comma  5,  lo  Stato
ovvero le Regioni e gli Enti Locali, secondo  la  ripartizione  delle
attribuzioni risultante dalle norme vigenti, tengono conto: 
    a) per le domande presentate dal 5  giugno  2014,  dei  risultati
dell'analisi di cui al comma 7 garantendo  che  siano  soddisfatti  i
requisiti di cui al medesimo comma; 
    b) per le domande presentate  decorrere  dal  31  dicembre  2015,
anche dei risultati della valutazione di cui al comma 1. 
  10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprieta' o bilancio, le
autorita' di  cui  al  comma  9  possono  esentare  singoli  impianti
dall'obbligo di applicare le  opzioni  considerate,  anche  quando  i
benefici siano  superiori  ai  costi.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico, sulla base  delle  indicazioni  delle  medesime  autorita'
competenti richiamate al comma  9,  trasmette  alla  Commissione  una
notifica motivata di tale decisione entro  tre  mesi  dalla  data  di
adozione. 
  11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo  si  applicano  agli
impianti contemplati dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 fatte
salve le eventuali esenzioni di detto decreto. 
  12. L'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, determinata
conformemente alle disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  8
febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al  rilascio,  su  richiesta
dell'operatore,  della  garanzia  di  origine  di   elettricita'   da
cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata  garanzia  di
origine, contenente le informazioni di cui all'allegato 5. 
  13. La garanzia di origine e' rilasciata dal  GSE  secondo  criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia di origine: 
    a) corrisponde a una quantita' standard di 1 MWh ed  e'  relativa
alla  produzione  netta   di   energia   misurata   alle   estremita'
dell'impianto e trasferita alla rete e puo'  essere  rilasciata  solo
qualora l'elettricita' annua da cogenerazione ad alto rendimento  sia
non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale; 
    b)  e'  utilizzabile  dai  produttori  ai  quali  e'   rilasciata
affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' da essi  venduta
e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento; 
    c) e' rilasciata subordinatamente alla verifica di attendibilita'
dei dati forniti  dal  richiedente  e  della  loro  conformita'  alle
disposizioni del presente decreto.  A  tale  scopo,  fatte  salve  le
competenze dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico, il GSE dispone controlli sugli impianti in esercizio,
sulla base di un programma annuo; 
    d) se rilasciata in altri Stati  membri  dell'Unione  europea  e'
riconosciuta anche in Italia, purche' la medesima garanzia di origine
includa tutti  gli  elementi  di  cui  all'allegato  5  e  sempreche'
provenga  da  Paesi  che  adottino   strumenti   di   promozione   ed
incentivazione della cogenerazione  ad  alto  rendimento  analoghi  a
quelli vigenti in Italia e  riconoscano  la  stessa  possibilita'  ad
impianti ubicati sul  territorio  italiano,  sulla  base  di  accordi
stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico  e  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  le
competenti autorita'  del  Paese  estero  da  cui  l'elettricita'  da
cogenerazione ad alto rendimento viene importata. 
  14. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la  garanzia  di  origine,  in
particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve
essere   fondato   su   criteri   oggettivi,   trasparenti   e    non
discriminatori. Il GSE comunica tale rifiuto e la sua motivazione  al
Ministero dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione. 
  15.  Qualunque  forma  di  sostegno   pubblico   a   favore   della
cogenerazione e' subordinata alla condizione che l'energia  elettrica
prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore
di scarto sia effettivamente utilizzato per  soddisfare  una  domanda
economicamente  giustificabile,  ferme   restando   le   disposizioni
transitorie previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007 n. 20 e
dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28. 
  16. Ai fini della individuazione delle tecnologie di cogenerazione,
del calcolo  della  produzione  da  cogenerazione  e  del  metodo  di
determinazione  del  rendimento  del  processo  di  cogenerazione  si
applicano gli allegati al decreto legislativo 20  febbraio  2007,  n.
20, come integrato  e  modificato  dal  decreto  4  agosto  2011  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  17. L'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il  sistema
idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare  entro  ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  sulla
base di indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico, al
fine   di   promuovere   lo   sviluppo   del   teleriscaldamento    e
teleraffrescamento e della concorrenza: 
    a) definisce gli standard di continuita',  qualita'  e  sicurezza
del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento,  ivi  inclusi
gli impianti per la fornitura del calore  e  i  relativi  sistemi  di
contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 3; 
    b) stabilisce i criteri per la determinazione  delle  tariffe  di
allacciamento delle utenze  alla  rete  del  teleriscaldamento  e  le
modalita' per l'esercizio del diritto di scollegamento; 
    c)  fatto  salvo  quanto  previsto  alla  lettera  e),  individua
modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle  reti
i  prezzi  per  la  fornitura  del  calore,  l'allacciamento   e   la
disconnessione, le attrezzature accessorie,  ai  fini  delle  analisi
costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento  effettuate  ai
sensi del presente articolo; 
    d) individua condizioni di riferimento per  la  connessione  alle
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine  di  favorire
l'integrazione di  nuove  unita'  di  generazione  del  calore  e  il
recupero  del  calore  utile  disponibile  in   ambito   locale,   in
coordinamento alle misure definite in attuazione del comma 5  per  lo
sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile; 
    e) stabilisce le tariffe di cessione del  calore,  esclusivamente
nei  casi  di  nuove  reti  di  teleriscaldamento  qualora   sussista
l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da
Comuni o Regioni. 
  18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano secondo criteri
di gradualita' anche alle reti in esercizio alla data di  entrata  in
vigore del presente provvedimento,  ferma  restando  la  salvaguardia
degli  investimenti  effettuati  e  della  concorrenza  nel  settore.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed  il  sistema  idrico
esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione  previsti  dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il  testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo   20
          febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva  2004/8/CE
          sulla promozione della cogenerazione basata su una  domanda
          di calore utile nel mercato interno  dell'energia,  nonche'
          modifica  alla  direttiva  92/42/CEE),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2007, n. 54, cosi' recita: 
              "Art. 5.(Potenziale nazionale  della  cogenerazione  ad
          alto rendimento) 
              1. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto il Gestore dei servizi elettrici - GSE
          S.p.A., predispone e trasmette al Ministero dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  al  Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari e forestali, alla Conferenza  unificata
          e  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  un
          rapporto contenente un'analisi del potenziale nazionale per
          la realizzazione della cogenerazione  ad  alto  rendimento,
          evidenziando  separatamente  il  potenziale  della  piccola
          cogenerazione e della microcogenerazione anche con riguardo
          al calore destinato alle serre. 
              2. Il rapporto di cui al comma 1: 
              a) contiene dati tecnici documentati in  modo  conforme
          ai criteri elencati nell'allegato IV; 
              b) individua per ogni regione e provincia  autonoma  il
          potenziale di domanda di raffreddamento e di  riscaldamento
          utile che si presta all'applicazione della cogenerazione ad
          alto rendimento, nonche' la disponibilita' di  combustibili
          e  di  altre  fonti  energetiche  da  utilizzare   per   la
          cogenerazione; 
              c) analizza distintamente gli ostacoli che  impediscono
          la realizzazione del potenziale nazionale di  cogenerazione
          ad alto rendimento, con particolare riguardo agli  ostacoli
          relativi  ai  prezzi  e  ai  costi   dei   combustibili   e
          all'accesso ai  medesimi,  alle  questioni  attinenti  alle
          reti,  alle  procedure  amministrative   e   alla   mancata
          internalizzazione   dei   costi    esterni    nei    prezzi
          dell'energia". 
              Il testo dell'art. 1, comma 89 della  legge  23  agosto
          2004, n. 239  (Riordino  del  settore  energetico,  nonche'
          delega al  Governo  per  il  riassetto  delle  disposizioni
          vigenti in materia di energia)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 settembre 2004, n. 215, cosi' recita: 
              "89.  A  decorrere  dall'anno  2005,  l'Autorita'   per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  effettua  annualmente  il
          monitoraggio  dello  sviluppo  degli  impianti  di  piccola
          generazione e di microgenerazione  e  invia  una  relazione
          sugli effetti della  generazione  distribuita  sul  sistema
          elettrico ai Ministri di cui al comma 88,  alla  Conferenza
          unificata e al Parlamento.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa)
          e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20  febbraio
          2001, n. 42, S.O.. 
              Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 13  agosto
          2010,  n.  155  (Attuazione  della   direttiva   2008/50/CE
          relativa alla qualita' dell'aria  ambiente  e  per  un'aria
          piu' pulita in Europa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 15 settembre 2010, n. 216, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 9. (Piani e  misure  per  il  raggiungimento  dei
          valori limite e dei livelli critici, per  il  perseguimento
          dei valori obiettivo e per  il  mantenimento  del  relativo
          rispetto) 
              1. Se, in una o piu' aree  all'interno  di  zone  o  di
          agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'art.  1,
          comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'
          art. 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le  regioni
          e le province autonome, nel rispetto dei  criteri  previsti
          all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli
          elementi previsti all'allegato XV e che preveda  le  misure
          necessarie ad agire sulle principali sorgenti di  emissione
          aventi  influenza  su  tali  aree  di  superamento   ed   a
          raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso
          di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI il
          piano deve essere integrato con l'individuazione di  misure
          atte a raggiungere i valori limite superati nel piu'  breve
          tempo possibile. Se, in una o piu' aree all'interno di zone
          o di agglomerati, e' superato il valore obiettivo  previsto
          per il PM2,5  all'allegato  XIV,  il  piano  contiene,  ove
          individuabili,  le  misure   che   non   comportano   costi
          sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento. 
              2. Se, in una o piu' aree  all'interno  di  zone  o  di
          agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'art.  1,
          comma 2, superano, sulla  base  della  valutazione  di  cui
          all'art. 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le
          regioni e le province autonome, adottano, anche sulla  base
          degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui  all'art.
          20, le  misure  che  non  comportano  costi  sproporzionati
          necessarie ad agire sulle principali sorgenti di  emissione
          aventi  influenza  su  tali  aree  di  superamento   ed   a
          perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro  il
          31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non
          comporta,  per  gli  impianti  soggetti  all'autorizzazione
          integrata ambientale,  di  cui  al  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, condizioni
          piu' rigorose di  quelle  connesse  all'applicazione  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              3. Le regioni e le province  autonome  adottano,  anche
          sulla base degli indirizzi espressi  dal  Coordinamento  di
          cui all'art. 20,  le  misure  necessarie  a  preservare  la
          migliore qualita' dell'aria  ambiente  compatibile  con  lo
          sviluppo sostenibile nelle aree in cui,  sulla  base  della
          valutazione di cui all'art. 5, i livelli  degli  inquinanti
          di cui all'art. 1, comma 2, rispettano i valori limite e  i
          valori obiettivo.  Le  misure  interessano,  anche  in  via
          preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono
          influenzare i livelli degli inquinanti in tali aree e  sono
          inserite, laddove adottati, nei piani di cui al comma 1. 
              4. Se, in una o piu' aree  all'interno  di  zone  o  di
          agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'art.  1,
          comma 2, superano, sulla  base  della  valutazione  di  cui
          all'art. 5, i livelli critici di cui  all'allegato  XI,  le
          regioni e le province autonome adottano, anche  sulla  base
          degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui  all'art.
          20, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti
          di emissione aventi influenza su tali aree  di  superamento
          ed a raggiungere i livelli critici nei termini prescritti. 
              5. I piani e le misure di  cui  ai  commi  1,  2  e  4,
          relativi ad un'area di superamento all'interno di una  zona
          o  di  un  agglomerato,  devono  agire  sull'insieme  delle
          principali  sorgenti  di  emissione,  puntuali  o  diffuse,
          aventi influenza su tale area anche se localizzate in altre
          aree o in altre zone e agglomerati della  regione  o  della
          provincia autonoma. 
              6. Se  lo  stesso  insieme  di  sorgenti  di  emissione
          determina il superamento dei valori  limite  o  dei  valori
          obiettivo per piu' inquinanti, le  regioni  e  le  province
          autonome  predispongono  un  piano   integrato   per   tali
          inquinanti. 
              7. Ai  fini  dell'elaborazione  e  dell'attuazione  dei
          piani previsti  dal  presente  articolo  le  regioni  e  le
          province autonome assicurano la partecipazione  degli  enti
          locali interessati mediante opportune procedure di raccordo
          e concertazione,  ai  sensi  della  normativa  vigente.  Si
          provvede  anche,  con  tali  procedure,  ad  individuare  e
          coordinare,  all'interno  dei  piani,  i  provvedimenti  di
          attuazione previsti dall'art. 11, al fine di assicurare che
          gli  stessi  concorrano  in  modo  efficace  e  programmato
          all'attuazione dei piani. Le regioni e le province autonome
          provvedono,  nel  rispetto  del  quadro  delle   competenze
          amministrative in materia territoriale  e  ambientale,  con
          apposita normativa e comunque  in  conformita'  al  proprio
          ordinamento,  ad  adottare  i  piani  di  cui  al  presente
          decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli
          obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di
          pianificazione  settoriale   e   con   gli   strumenti   di
          pianificazione degli enti locali. 
              8. Nel  caso  in  cui,  sulla  base  di  una  specifica
          istruttoria svolta da una  regione  o  provincia  autonoma,
          risulti che le  principali  sorgenti  di  emissione  aventi
          influenza su un'area di superamento sono localizzate in una
          diversa  regione  o  provincia  autonoma,   devono   essere
          adottate da entrambe le regioni o province autonome  misure
          coordinate finalizzate al raggiungimento dei valori  limite
          o al  perseguimento  dei  valori  obiettivo.  Il  Ministero
          dell'ambiente promuove l'elaborazione e l'adozione di  tali
          misure nell'ambito del Coordinamento di cui all'art. 20. 
              9. Nel  caso  in  cui,  sulla  base  di  una  specifica
          istruttoria svolta, su richiesta di una o  piu'  regioni  o
          province autonome, nell'ambito  del  Coordinamento  di  cui
          all'art.  20,  risulti  che,  tutte  le  possibili   misure
          individuabili dalle regioni e dalle province  autonome  nei
          propri piani di qualita' dell'aria non  sono  in  grado  di
          assicurare il raggiungimento dei valori limite in  aree  di
          superamento influenzate, in modo determinante, da  sorgenti
          di emissione su cui le regioni e le province  autonome  non
          hanno competenza amministrativa e legislativa,  si  procede
          all'adozione di misure di carattere nazionale. La richiesta
          della  regione  o  della  provincia  autonoma  deve  essere
          adeguatamente motivata sotto il profilo  tecnico.  In  tali
          casi e' convocato, presso la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri, su  richiesta  del  Ministero  dell'ambiente,  un
          comitato tecnico con il compito di presentare un  programma
          di misure di  carattere  nazionale  alla  cui  elaborazione
          partecipano  anche  i  Ministeri   aventi   competenza   su
          specifici  settori  emissivi,  quali  trasporti,   energia,
          inclusi gli usi civili, attivita' produttive e agricoltura.
          Il programma e' approvato con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri.  Il  comitato  e'  istituito  senza
          oneri  a  carico  dello  Stato  ed  opera  per   il   tempo
          strettamente  necessario  ad  elaborare  il  programma.  Ai
          soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo,  al  comitati
          non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro  tipo
          di emolumento per tale partecipazione. Per  lo  svolgimento
          di tale attivita' il Ministero dell'ambiente si avvale  del
          supporto dell'ISPRA e dell'ENEA. 
              10. Nelle zone e  negli  agglomerati  per  i  quali  la
          Commissione europea conceda le deroghe  previste  dall'art.
          22 della direttiva  2008/50/CE  secondo  la  procedura  ivi
          disciplinata, i valori limite previsti dall'allegato XI per
          il biossido di azoto ed il benzene si applicano  a  partire
          dalla data individuata nella decisione della Commissione  e
          i valori limite previsti dall'allegato XI per  il  PM10  si
          applicano a  partire  dall'11  giugno  2011.  Il  Ministero
          dell'ambiente  cura,  in  accordo  con  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, l'esecuzione di tale  procedura  in
          collaborazione con  le  regioni  e  le  province  autonome,
          coordinando  le   attivita'   istruttorie   finalizzate   a
          dimostrare  i  requisiti  richiesti   all'art.   22   della
          direttiva 2008/50/CE per la concessione delle  deroghe.  Il
          Ministero   dell'ambiente   coordina,    in    particolare,
          l'adeguamento, da parte  delle  regioni  e  delle  province
          autonome, dei vigenti piani di qualita' dell'aria  al  fine
          di introdurre gli elementi  richiesti  dall'art.  22  della
          direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe e  di
          dimostrare che, presso tali zone e  agglomerati,  i  valori
          limite oggetto di deroga saranno rispettati entro  i  nuovi
          termini. Nel caso  in  cui  da  una  specifica  istruttoria
          risulti che il rispetto  dei  nuovi  termini  possa  essere
          ottenuto solo con il  contributo  di  misure  di  carattere
          nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma
          di misure alla cui elaborazione partecipano anche, sotto il
          coordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
          i  Ministeri  aventi  competenza   su   specifici   settori
          emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili,
          attivita'  produttive  e  agricoltura.  Il   programma   e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. Per lo svolgimento  delle  attivita'  istruttorie
          previste dal presente articolo il  Ministero  dell'ambiente
          si avvale dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata
          in vigore dei valori limite oggetto di deroga, le regioni e
          le province autonome attuano, in tali zone  e  agglomerati,
          tutte le misure necessarie  a  raggiungere  e  mantenere  i
          livelli degli inquinanti interessati al di sotto dei valori
          limite aumentati del relativo margine di tolleranza massimo
          previsti dall'allegato XI. 
              11. Nella elaborazione dei piani previsti dal  presente
          articolo e' assicurata  la  coerenza  con  le  prescrizioni
          contenute nella pianificazione nazionale per  la  riduzione
          delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, nei
          piani  e  nei  programmi  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  21  maggio  2004,  n.  171,  e   del   decreto
          legislativo 19  agosto  2005,  n.  194,  nei  provvedimenti
          regionali di attuazione dell'art. 2, comma 167, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, ed in tutti gli  altri  strumenti
          di pianificazione e di programmazione regionali  e  locali,
          come i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di
          sviluppo. Anche le autorita' competenti all'elaborazione  e
          all'aggiornamento di tali piani, programmi e  provvedimenti
          assicurano la coerenza degli  stessi  con  le  prescrizioni
          contenute nei piani  di  qualita'  dell'aria  previsti  dal
          presente articolo. 
              12.  I  piani  previsti  dal  presente  articolo   sono
          soggetti all'obbligo  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  del
          decreto legislativo n. 152  del  2006,  esclusivamente  nel
          caso in cui sia stata  verificata  la  condizione  prevista
          dall'art. 6, comma 1, di tale decreto secondo la  procedura
          ivi disciplinata all'art. 12.". 
              La  direttiva  2009/31/UE  (relativa  allo   stoccaggio
          geologico di biossido di carbonio e recante modifica  della
          direttiva 85/337/CEE del  Consiglio,  delle  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE,  2001/80/CE,
          2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n.
          1013/2006  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140. 
              Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46  (Attuazione
          della  direttiva   2010/75/UE   relativa   alle   emissioni
          industriali    (prevenzione    e    riduzione     integrate
          dell'inquinamento) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 marzo 2014, n. 72, S.O.. 
              Per i riferimenti normativi al  decreto  legislativo  8
          febbraio 2007, n. 20 si veda nelle note all'art. 2. 
              Per i riferimenti normativi al  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28 si veda nelle note all'art. 5. 
              La legge  14  novembre  1995,  n.  481  (Norme  per  la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita') e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O..