Art. 10 
 
 
Regime degli interventi, nonche' disposizioni urgenti per il  rinnovo
               dei Comitati degli italiani all'estero 
 
  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e  nei  limiti
temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio  2014,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.  Non
si applicano le disposizioni  di  cui  agli  articoli  14  e  15  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  2. Nei limiti delle risorse di  cui  agli  articoli  8  e  9,  sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dal 1° luglio 2014  fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto. 
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  30  maggio  2012,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2012,  n.  118,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l'espressione  del
voto possono essere consegnate anche tramite  posta  elettronica  non
certificata.  I  componenti  dei  seggi,  individuati  dal   comitato
elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso  o  rimborso
spese comunque denominato.»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore  del  regolamento  di
cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalita' di votazione
per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre  2003,
n. 286, con l'ammissione al voto degli  elettori  che  abbiano  fatto
pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di  iscrizione
nell'elenco elettorale  almeno  cinquanta  giorni  prima  della  data
stabilita per le votazioni. Gli  uffici  consolari  danno  tempestiva
comunicazione di tale adempimento alle comunita' italiane del luogo a
mezzo avvisi da  affiggere  nella  sede  della  rappresentanza  e  da
pubblicare sui rispettivi siti internet, nonche' tramite  ogni  altro
idoneo mezzo di comunicazione.». 
  4. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3  e'
autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 6.946.878.