Art. 10 Interventi internazionali di emergenza umanitaria 1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito della CPS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza. 2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 17. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e' il seguente: "Art. 4. Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile. - 1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attivita' di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, nonche' il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, e' attribuita, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la titolarita' della funzione in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarne l'esercizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate. 2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilita' sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, e' autorizzato, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per la protezione civile, il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 4. Al fine di assicurare la piu' economica gestione dei propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al piu' efficace assolvimento del predetto servizio, e' autorizzato ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".