Art.10 
 
(Disposizioni  per  il  potenziamento  dell'operativita'   di   Cassa
            depositi e prestiti a supporto dell'economia) 
 
  1. All'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  "a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le  parole:  "dai
medesimi promossa," sono aggiunte le seguenti: "nonche' nei confronti
di soggetti privati per il compimento di operazioni  nei  settori  di
interesse generale individuati ai  sensi  del  successivo  comma  11,
lettera e),"; 
  b)  al comma 7, lettera b) le parole: "alla  fornitura  di  servizi
pubblici ed  alle  bonifiche"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a
iniziative di pubblica utilita' nonche'  investimenti  finalizzati  a
ricerca,  sviluppo,  innovazione,   tutela   e   valorizzazione   del
patrimonio culturale, anche in funzione di  promozione  del  turismo,
ambiente  e  efficientamento  energetico,  in  via  preferenziale  in
cofinanziamento con enti creditizi e comunque"; 
  c) al  comma  11,  lettera  e),  dopo  le  parole:  "ammissibili  a
finanziamento"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  e  i  settori   di
intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i  criteri
e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori
di intervento"; 
  d) al comma 11, lettera  e-bis),  le  parole:  "con  riferimento  a
ciascun esercizio finanziario," sono soppresse; le parole: "ai  sensi
del comma 7, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "diverse  da
quelle di cui al comma 7, lettera  b),";  le  parole:  "con  rinuncia
all'azione di regresso su CDP S.p.A.," sono soppresse; le parole:  "a
condizioni di mercato" sono soppresse; alla fine del  capoverso  sono
aggiunte le seguenti parole: "Con  una  o  piu'  convenzioni  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti
S.p.A. sono disciplinati i  criteri  e  le  modalita'  operative,  la
durata e la remunerazione della predetta garanzia." 
  2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  dopo  le  parole:  "stabiliti
negli Stati membri dell'Unione Europea", sono aggiunte  le  seguenti:
"enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da  4)  a  23),
della direttiva 2013/36/UE,".