Art. 10 Situazioni impeditive 1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo: a) in imprese sottoposte a fallimento; b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, di sospensione degli organi di amministrazione e controllo, di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter, t.u.b., o di liquidazione coatta amministrativa; c) in operatori del microcredito nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 113, t.u.b.; d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da questi commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Gli impedimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non operano se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. L'interessato informa tempestivamente la Banca d'Italia delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione. 3. La Banca d'Italia valuta l'idoneita' degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneita' dai fatti addebitati. Ai fini della valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente. 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, la Banca d'Italia comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. 5. L'idoneita' dell'interessato e' nuovamente valutata se sopravvengono i fatti previsti al comma 3 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo per la valutazione. A questo scopo l'interessato comunica tempestivamente tali fatti alla Banca d'Italia, la quale procede ai sensi del comma 3. 6. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 113-ter del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 113-ter (Revoca dell'autorizzazione). In vigore dal 19 settembre 2010. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando: a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori. 2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. 4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97. 5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6. 6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorita' competente. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 113 (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). In vigore dal 17 ottobre 2012. 1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni. 2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco: a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'. 4. Quando il numero di iscritti nell'elenco e' sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra' essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco. 5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8-bis.». - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300): «2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2409 del codice civile: «Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu' societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione dell'amministrazione della societa' a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalita', che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attivita' compiute. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di responsabilita' contro gli amministratori [c.c. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis] e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.».