Art. 10 Definizione delle condizioni di concessione della garanzia 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura, tra i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare alla Societa' in qualita' di investitori garantiti secondo quanto previsto dall'articolo 2, lo svolgimento di una procedura competitiva volta a determinare le migliori condizioni di cui all'articolo 1, comma 3 ultimo periodo, e all'articolo 5, comma 2 lettera a), anche tenendo conto del valore delle singole partecipazioni su cui viene richiesta la garanzia, avendo riguardo all'obiettivo del raggiungimento dell'importo minimo di sottoscrizione del capitale garantito di cui all'articolo 3, comma 3. Gli oneri inerenti sono posti a carico del Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 15, comunque nel limite di euro cinquantamila.