Art. 10 
 
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione
  Residente e di carta d'identita' elettronica 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 2 e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  L'ANPR
contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di
stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta
delle liste di cui  all'articolo  1931  del  codice  dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  secondo
le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6,  in  cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro
il 31 dicembre 2018.»; 
      b) i  primi  due  periodi  del  comma  3  sono  sostituiti  dai
seguenti: «L'ANPR assicura ai singoli comuni  la  disponibilita'  dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle  funzioni
di competenza statale attribuite al sindaco  ai  sensi  dell'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  mette
a disposizione  dei  comuni  un  sistema  di  controllo,  gestione  e
interscambio, puntuale e massivo,  di  dati,  servizi  e  transazioni
necessario ai  sistemi  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e  solo
fino  al  completamento  dell'Anagrafe  nazionale,  il  comune   puo'
utilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  conservati  localmente,
costantemente allineati con l'ANPR.». 
  2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  dell'interno,  in
attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, si avvale della societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Le  attivita'  di
implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione,  sono
curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale. 
  3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. L'emissione  della
carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero  dell'interno
che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in  materia  di
carte valori, di documenti di  sicurezza  della  Repubblica  e  degli
standard  internazionali  di  sicurezza.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione  ed  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante  per  la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'  autonomie
locali, sono definite le caratteristiche tecniche,  le  modalita'  di
produzione,  di  emissione,  di  rilascio  della  carta   d'identita'
elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato.» 
  4. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  i
commi 2 e 3 sono abrogati. 
  5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si  mantiene  il  rilascio
della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter,
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
  6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per investimenti di 59,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di  62,5  milioni  di
euro, ogni  cinque  anni,  a  decorrere  dall'anno  2020  e,  per  le
attivita' di gestione, di (( 2,7  milioni  di  euro  ))  a  decorrere
dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto
a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni  di  euro  l'anno
2016 e a  62,5  milioni  di  euro,  ogni  cinque  anni,  a  decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche
in  conto  residui,  di  cui  all'articolo  10,  comma   3-bis,   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a  ((  2,7  milioni  di
euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2017, )) mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n. 307(( , e, quanto a 2 milioni di euro a decorrere  dall'anno
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   62   del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione  digitale),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                "Art.  62.  Anagrafe  nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR 
              1.  E'  istituita  presso  il  Ministero   dell'interno
          l'Anagrafe nazionale della  popolazione  residente  (ANPR),
          quale  base  di  dati  di  interesse  nazionale,  ai  sensi
          dell'art.  60,  che  subentra  all'Indice  nazionale  delle
          anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del  quinto   comma
          dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,  recante
          «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»  e
          all'Anagrafe   della   popolazione    italiana    residente
          all'estero  (AIRE),  istituita  ai  sensi  della  legge  27
          ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento  degli
          italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta ad un
          audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'  alle
          regole tecniche di cui all'art. 51. I risultati  dell'audit
          sono inseriti nella relazione annuale del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all'  art.  54,  comma  3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              2-bis. L'ANPR contiene  altresi'  l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta  delle  liste
          di cui all'art. 1931 del codice  dell'ordinamento  militare
          di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo
          le modalita' definite con uno dei decreti di cui  al  comma
          6, in cui e' stabilito anche un programma  di  integrazione
          da completarsi entro il 31 dicembre 2018. 
              3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la  disponibilita'
          dei dati, degli atti e degli strumenti per  lo  svolgimento
          delle funzioni di competenza statale attribuite al  sindaco
          ai sensi dell'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione
          di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento
          dell'Anagrafe nazionale, il comune puo' utilizzare  i  dati
          anagrafici     eventualmente     conservati     localmente,
          costantemente  allineati  con   l'ANPR.   L'ANPR   consente
          esclusivamente  ai  comuni  la  certificazione   dei   dati
          anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223,  anche  in  modalita'  telematica.  I  comuni  inoltre
          possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
          fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi
          diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche  amministrazioni  e
          agli organismi che erogano pubblici  servizi  l'accesso  ai
          dati contenuti nell'ANPR. 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata  di  dati  dei   cittadini,   le   pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 2, comma  2,  del  presente
          Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene
          integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita  l'ISTAT  e
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali,  sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni del presente articolo,  anche
          con riferimento: 
                a) alle  garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
          e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai  dati
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  per  le  proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'art. 58; 
                b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con
          le altre banche dati di rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
                c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita  e  dei
          certificati di cui all'art. 74 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,  compatibile  con
          il sistema di trasmissione di cui al decreto  del  Ministro
          della salute in data 26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 306  dell'art.  1
          della citata legge n. 228 del 2012: 
                "306.  Per  la   progettazione,   implementazione   e
          gestione   dell'Anagrafe   nazionale   della    popolazione
          residente ANPR il Ministero dell'interno  si  avvale  della
          societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 15  dell'art.  83
          del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
                "15.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle
          funzioni di controllo e monitoraggio  dei  dati  fiscali  e
          finanziari, i  diritti  dell'azionista  della  societa'  di
          gestione  del  sistema   informativo   dell'amministrazione
          finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge  30
          dicembre  1991,  n.  413,  sono  esercitati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.  6,  comma
          7, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383,  terzo
          comma, del codice civile.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  7-vicies   ter   del
          decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7  (Disposizioni  urgenti
          per l'universita' e la ricerca, per i beni e  le  attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche, per la mobilita' dei  pubblici  dipendenti,  e
          per semplificare gli  adempimenti  relativi  a  imposte  di
          bollo  e  tasse  di  concessione,  nonche'   altre   misure
          urgenti), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
          marzo 2005, n. 43, come modificato dalla presente legge: 
                "7-vicies ter.  Rilascio  documentazione  in  formato
          elettronico. 
              1. A decorrere dal 1º gennaio 2006: 
                a) il  visto  su  supporto  cartaceo  e'  sostituito,
          all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui  al
          regolamento (CE) n. 334/2002,  del  18  febbraio  2002  del
          Consiglio; 
                b) il permesso di soggiorno su supporto  cartaceo  e'
          sostituito, all'atto della richiesta del primo  rilascio  o
          del  rinnovo  dello  stesso,  dal  permesso  di   soggiorno
          elettronico, di cui al regolamento (CE) n.  1030/2002,  del
          13 giugno 2002 del Consiglio; 
                c) il passaporto su supporto cartaceo  e'  sostituito
          dal passaporto elettronico di cui al  regolamento  (CE)  n.
          2252/2004, del 13 dicembre 2004 del Consiglio. 
              2. Dalla stessa data  di  cui  al  comma  1,  la  carta
          d'identita' su supporto cartaceo  e'  sostituita,  all'atto
          della richiesta  del  primo  rilascio  o  del  rinnovo  del
          documento,    dalla    carta    d'identita'    elettronica,
          classificata carta valori, prevista dall'art. 36 del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. A tal  fine  i  comuni  che  non  vi
          abbiano ancora ottemperato provvedono entro il  31  ottobre
          2005  alla  predisposizione  dei   necessari   collegamenti
          all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il  Centro
          nazionale  per  i  servizi  demografici  (CNSD)   ed   alla
          redazione del piano di  sicurezza  per  la  gestione  delle
          postazioni di emissione secondo le regole tecniche  fornite
          dal Ministero dell'interno. 
              2-bis. L'emissione della carta d'identita'  elettronica
          e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede  nel
          rispetto delle norme  di  sicurezza  in  materia  di  carte
          valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e  degli
          standard  internazionali  di  sicurezza.  Con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   ed   il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  l'Agenzia
          per l'Italia digitale, il Garante  per  la  protezione  dei
          dati  personali  e  la  Conferenza  Stato-citta'  autonomie
          locali,  sono  definite  le  caratteristiche  tecniche,  le
          modalita' di produzione, di emissione,  di  rilascio  della
          carta  d'identita'  elettronica,  nonche'  di  tenuta   del
          relativo archivio informatizzato.". 
              Si riporta il testo dell'art. 10 del  decreto-legge  13
          maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo -  Prime  disposizioni
          urgenti per  l'economia),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "Art. 10. Servizi ai cittadini 
              1. Per incentivare l'uso  degli  strumenti  elettronici
          nell'ottica di aumentare l'efficienza  nell'erogazione  dei
          servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il
          procedimento  di  rilascio  dei  documenti  obbligatori  di
          identificazione, all'art. 7-vicies ter del decreto-legge 31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005,  n.  43,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente comma: 
                  "2-bis.   L'emissione   della   carta   d'identita'
          elettronica,   che    e'    documento    obbligatorio    di
          identificazione, e' riservata al Ministero dell'interno che
          vi provvede  nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  in
          materia di carte valori e di documenti di  sicurezza  della
          Repubblica e degli standard internazionali di  sicurezza  e
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. E' riservata, altresi',
          al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del
          documento identificativo, attraverso il CNSD". 
              2.(Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito  del
          documento unificato di cui al comma  3,  in  aggiunta  alle
          risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e'  autorizzata
          la spesa di 60 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  82
          milioni di euro a decorrere dal 2014. 
              3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3  e  3-bis,
          si  mantiene  il  rilascio   della   carta   di   identita'
          elettronica di cui all'art. 7-vicies ter del  decreto-legge
          31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine  di  non  interromperne
          l'emissione e la relativa continuita' di esercizio. 
              3-quater. 
              3-quinquies. Il documento unificato di cui al  comma  3
          sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino  di
          codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate. 
              4. In funzione della realizzazione del progetto di  cui
          al comma 2-bis, dell'art. 7-vicies ter,  del  decreto-legge
          31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto  dal  comma  1,  e  ai
          commi 2 e 3 del presente articolo, con  atto  di  indirizzo
          strategico del Ministro dell'economia e delle finanze  sono
          ridefiniti i compiti e le funzioni delle  societa'  di  cui
          all'art. 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive
          modificazioni, e al comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Il  consiglio  di
          amministrazione delle predette societa' e' conseguentemente
          rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45  giorni
          dalla data di emanazione dei  relativi  atti  di  indirizzo
          strategico, senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma,
          del codice civile. Il  relativo  statuto,  ove  necessario,
          dovra'  conformarsi,  entro  il  richiamato  termine,  alle
          previsioni di cui al comma 12, dell'art. 3 della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. 
              5. All'art. 3 del testo unico delle leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
                  "Il sindaco e' tenuto  a  rilasciare  alle  persone
          aventi nel comune la loro residenza o la  loro  dimora  una
          carta  d'identita'  conforme  al  modello   stabilito   dal
          Ministero dell'interno."; 
                b) al secondo comma: 
                  1) dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
          "Per i minori di eta' inferiore a tre  anni,  la  validita'
          della carta d'identita' e' di tre anni;  per  i  minori  di
          eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita'  e'  di
          cinque anni."; 
                  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
          esentati  dall'obbligo  di   rilevamento   delle   impronte
          digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni"; 
                c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
                  "Per  i  minori  di  eta'   inferiore   agli   anni
          quattordici,  l'uso  della  carta   d'identita'   ai   fini
          dell'espatrio e' subordinato alla condizione  che  viaggino
          in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci,  o
          che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi
          puo' dare l'assenso o l'autorizzazione,  convalidata  dalla
          questura, o dalle autorita' consolari in caso  di  rilascio
          all'estero,  il  nome  della  persona,  dell'ente  o  della
          compagnia  di  trasporto  a  cui  i  minori  medesimi  sono
          affidati.". 
              6. All'art.  16-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' aggiunto infine il seguente
          periodo: "In caso di ritardo nella trasmissione  all'Indice
          nazionale delle anagrafi, il responsabile del  procedimento
          ne  risponde  a  titolo  disciplinare  e,  ove  ne   derivi
          pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.". 
              7. All'art. 2, comma 3, della legge 23  novembre  1998,
          n. 407  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  "Al
          pagamento del beneficio provvedono gli  enti  previdenziali
          competenti   per   il   pagamento   della    pensione    di
          reversibilita' o indiretta.". 
              8. 
              9. 
              10. La durata del corso di formazione di  cui  all'art.
          6, comma 1, del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
          217, e' stabilita  in  mesi  sei,  di  cui  almeno  uno  di
          applicazione pratica; la durata del corso di formazione  di
          cui all'art.  23,  comma  1,  del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei e la  durata
          del corso di formazione di cui all'art. 42,  comma  1,  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e'  stabilita
          in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo. 
              11. Al fine  di  garantire  l'osservanza  dei  principi
          contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  in
          tema di gestione delle risorse idriche e di  organizzazione
          del  servizio  idrico,  con  particolare  riferimento  alla
          tutela   dell'interesse   degli   utenti,   alla   regolare
          determinazione e adeguamento delle  tariffe,  nonche'  alla
          promozione  dell'efficienza,  dell'economicita'   e   della
          trasparenza  nella  gestione   dei   servizi   idrici,   e'
          istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione  e
          la vigilanza in materia di  acqua,  di  seguito  denominata
          "Agenzia". 
              12. L'Agenzia e'  soggetto  giuridicamente  distinto  e
          funzionalmente indipendente dal Governo. 
              13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
          organizzativa,   tecnico-operativa   e    gestionale,    di
          trasparenza e di economicita'. 
              14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e
          di giudizio, le seguenti funzioni: 
                a)  definisce  i  livelli  minimi  di  qualita'   del
          servizio, sentite le regioni, i gestori e  le  associazioni
          dei  consumatori,  e  vigila  sulle  modalita'  della   sua
          erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione
          di documenti, accesso e ispezione, irrogando,  in  caso  di
          inosservanza,   in   tutto   o   in   parte,   dei   propri
          provvedimenti,  sanzioni  amministrative   pecuniarie   non
          inferiori nel minimo ad euro 50.000  e  non  superiori  nel
          massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione  delle
          violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del
          servizio da parte  degli  utenti,  proponendo  al  soggetto
          affidante la sospensione o la decadenza della  concessione;
          determina altresi' obblighi  di  indennizzo  automatico  in
          favore degli utenti in  caso  di  violazione  dei  medesimi
          provvedimenti; 
                b) predispone una o  piu'  convenzioni  tipo  di  cui
          all'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                c)  definisce  le  componenti   di   costo   per   la
          determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per
          i vari settori di impiego dell'acqua, anche in  proporzione
          al grado di inquinamento ambientale derivante  dai  diversi
          tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti  a  carico
          della collettivita'; 
                d)   predispone   il   metodo   tariffario   per   la
          determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in  cui
          tale corrispettivo si articola, della tariffa del  servizio
          idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi  e
          dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e  tenendo
          conto, in conformita' ai principi sanciti  dalla  normativa
          comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura  del
          servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse,
          affinche'  siano  pienamente  attuati  il   principio   del
          recupero dei costi ed il principio "chi  inquina  paga",  e
          con esclusione di ogni onere  derivante  dal  funzionamento
          dell'Agenzia; fissa, altresi',  le  relative  modalita'  di
          revisione  periodica,  vigilando  sull'applicazione   delle
          tariffe,  e,  nel  caso  di  inutile  decorso  dei  termini
          previsti  dalla  legge  per  l'adozione   degli   atti   di
          definizione della  tariffa  da  parte  delle  autorita'  al
          riguardo competenti, come  individuate  dalla  legislazione
          regionale  in  conformita'  a  linee  guida  approvate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare previa intesa raggiunta  in  sede  di
          Conferenza unificata, provvede  nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti
          interessate,  entro   sessanta   giorni,   previa   diffida
          all'autorita' competente ad adempiere entro il  termine  di
          venti giorni; 
                e) approva le  tariffe  predisposte  dalle  autorita'
          competenti; 
                f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,
          esprimendo  osservazioni,  rilievi  e  impartendo,  a  pena
          d'inefficacia,  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici   ed
          economici e sulla  necessita'  di  modificare  le  clausole
          contrattuali e gli atti che regolano  il  rapporto  tra  le
          Autorita' d'ambito territoriale ottimale e  i  gestori  del
          servizio idrico integrato; 
                g)  emana  direttive   per   la   trasparenza   della
          contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle  singole
          prestazioni, definendo indici di valutazione anche su  base
          comparativa della efficienza  e  della  economicita'  delle
          gestioni a fronte dei servizi resi; 
                h) esprime  pareri  in  materia  di  servizio  idrico
          integrato su richiesta del Governo,  delle  regioni,  degli
          enti locali, delle Autorita' d'ambito, dei gestori e  delle
          associazioni dei consumatori,  e  tutela  i  diritti  degli
          utenti anche valutando reclami, istanze e  segnalazioni  in
          ordine al rispetto dei livelli qualitativi e  tariffari  da
          parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei
          quali puo' intervenire con  i  provvedimenti  di  cui  alla
          lettera a); 
                i)  puo'  formulare  proposte  di   revisione   della
          disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi  di  grave
          inosservanza e di non corretta applicazione; 
                l)    predispone    annualmente     una     relazione
          sull'attivita' svolta,  con  particolare  riferimento  allo
          stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici  e
          all'andamento delle entrate in applicazione dei  meccanismi
          di autofinanziamento, e la trasmette  al  Parlamento  e  al
          Governo entro il 30 aprile dell'anno  successivo  a  quello
          cui si riferisce. 
              15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma
          11,  sono  trasferite  le  funzioni  gia'  attribuite  alla
          Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle   risorse
          idriche dall'art. 161  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              16. L'Agenzia e' organo collegiale  costituito  da  tre
          componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, due  su  proposta
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e uno su proposta della Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano.  Le  designazioni  effettuate  dal
          Governo  sono  previamente  sottoposte  al   parere   delle
          competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
          20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono
          essere  effettuate  in  mancanza  del   parere   favorevole
          espresso dalle predette Commissioni a maggioranza  dei  due
          terzi  dei  componenti.  Le  medesime  Commissioni  possono
          procedere  all'audizione   delle   persone   designate.   I
          componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone  dotate  di
          indiscusse moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta
          professionalita' e competenza  nel  settore.  I  componenti
          dell'Agenzia durano in carica tre  anni  e  possono  essere
          confermati  una  sola  volta.  La  carica   di   componente
          dell'Agenzia  e'  incompatibile  con   incarichi   politici
          elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che
          abbiano interessi di qualunque natura in conflitto  con  le
          funzioni  dell'Agenzia.  Le  funzioni   di   controllo   di
          regolarita' amministrativo-contabile e  di  verifica  sulla
          regolarita' della gestione dell'Agenzia  sono  affidate  al
          Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi,  di
          cui uno con funzioni di presidente, nominati  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono
          scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali  di
          cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.  Con  il
          medesimo  provvedimento  e'  nominato   anche   un   membro
          supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in
          carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. 
              17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
          coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Da'
          attuazione alle deliberazioni  e  ai  programmi  da  questa
          approvati e  assicura  l'esecuzione  degli  adempimenti  di
          carattere tecnico-amministrativo, relativi  alle  attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali.   Il   direttore   generale   e'    nominato
          dall'Agenzia per un periodo di tre anni,  non  rinnovabile.
          Al direttore generale non si applica il comma  8  dell'art.
          19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              18. I compensi  spettanti  ai  componenti  dell'Agenzia
          sono determinati con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare.  Il  compenso  e'
          ridotto  almeno   della   meta'   qualora   il   componente
          dell'Agenzia,   essendo   dipendente   di   una    pubblica
          amministrazione,  opti  per  il  mantenimento  del  proprio
          trattamento economico. 
              19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e  il
          direttore generale non possono esercitare,  direttamente  o
          indirettamente,  alcuna  attivita'   professionale   o   di
          consulenza, essere amministratori o dipendenti di  soggetti
          pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne'
          avere interessi diretti o indiretti nelle imprese  operanti
          nel settore. I  componenti  dell'Agenzia  ed  il  direttore
          generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
          obbligatoriamente collocati fuori ruolo  o  in  aspettativa
          senza assegni  per  l'intera  durata  dell'incarico  ed  il
          relativo posto in organico e' reso indisponibile per  tutta
          la durata dell'incarico. 
              20.   Per   almeno   dodici   mesi   dalla   cessazione
          dell'incarico, i componenti  dell'Agenzia  e  il  direttore
          generale   non   possono   intrattenere,   direttamente   o
          indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
          di  impiego  con  le  imprese  operanti  nel  settore.   La
          violazione di tale divieto e' punita, salvo  che  il  fatto
          costituisca  reato,   con   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria   pari   ad   un'annualita'   dell'importo   del
          corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato
          tale  divieto  si  applicano  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del  fatturato  e,
          comunque, non inferiore a euro 150.000 e  non  superiore  a
          euro 10 milioni,  e,  nei  casi  piu'  gravi  o  quando  il
          comportamento  illecito  sia  stato  reiterato,  la  revoca
          dell'atto autorizzativo. I limiti massimo  e  minimo  della
          sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo  periodo
          sono  rivalutati  secondo  il  tasso  di  variazione  annuo
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
              21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e  motivate
          ragioni,  inerenti  al  suo  corretto  funzionamento  e  al
          perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
          il   medesimo   decreto   e'   nominato   un    commissario
          straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a
          sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui
          al periodo precedente, si procede al rinnovo  dell'Agenzia,
          secondo quanto disposto dal comma 16. 
              22.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          pubblica amministrazione e  l'innovazione,  entro  un  mese
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia,
          con  cui  sono  definiti   le   finalita'   e   i   compiti
          istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento,
          le competenze degli organi  e  le  modalita'  di  esercizio
          delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore di quello di cui  al  periodo
          precedente,  e'  approvato  il  regolamento  che  definisce
          l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia  e
          ne determina il contingente di personale, nel limite di  40
          unita',   in   posizione   di   comando   provenienti    da
          amministrazioni    statali    con    oneri     a     carico
          dell'amministrazione  di  appartenenza,   senza   nuovi   o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              23. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  da  adottare  entro
          quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
          al secondo  periodo  del  comma  22,  sono  individuate  le
          risorse   finanziarie   e   strumentali    del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  da
          trasferire all'Agenzia  ed  e'  disposto  il  comando,  nel
          limite massimo di venti unita', del personale del  medesimo
          Ministero gia' operante presso la Commissione nazionale per
          la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. Alla copertura  dei  rimanenti
          posti del contingente di personale di cui al  comma  22  si
          provvede  mediante  personale  di   altre   amministrazioni
          statali in posizione di comando, cui si applica l'art.  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia
          si provvede: 
                a) mediante un contributo posto a carico di  tutti  i
          soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il  cui  costo  non
          puo' essere recuperato in tariffa, di importo non superiore
          all'uno  per  mille  dei  ricavi   risultanti   dall'ultimo
          bilancio approvato prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, per un totale dei contributi  versati
          non superiore allo 0,2% del valore complessivo del  mercato
          di competenza. Il contributo e' determinato  dalla  Agenzia
          con  propria  deliberazione,  approvata  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ed
          e' versato entro il 31 luglio di  ogni  anno.  Le  relative
          somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia; 
                b) in sede  di  prima  applicazione,  anche  mediante
          apposito fondo  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23,
          la cui dotazione non puo' superare  1  milione  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare, sulla base del gettito effettivo  del  contributo
          di  cui  alla  lettera   a)   e   dei   costi   complessivi
          dell'Agenzia. 
              25. In sede di  prima  applicazione,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del  regolamento  di  cui  al  comma  22,
          secondo periodo, e' stabilito l'ammontare delle risorse  di
          cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle  risorse
          disponibili  a  legislazione  vigente  per   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sono   conseguentemente    rideterminate    le    dotazioni
          finanziarie del medesimo  Ministero  e  sono  stabilite  la
          misura del contributo di cui alla lettera a) del comma  24,
          e  le  relative  modalita'  di   versamento   al   bilancio
          dell'Agenzia. 
              26. A decorrere dall'entrata in vigore della  legge  di
          conversione  del  presente   decreto,   e'   soppressa   la
          Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle   risorse
          idriche di cui  all'art.  161  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e il predetto  art.  161  e'  abrogato
          nelle parti incompatibili con le  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma
          11 si provvede entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma
          15,  le  funzioni  gia'   attribuite   dalla   legge   alla
          Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle   risorse
          idriche dall'art. 161  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152   continuano   ad   essere   esercitate   da
          quest'ultima. Entro lo  stesso  termine  si  provvede  alla
          nomina del direttore generale e del Collegio  dei  revisori
          dei conti. 
              26-bis. La tutela avverso i provvedimenti  dell'Agenzia
          e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              27. L'Agenzia si avvale del patrocinio  dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi dell'art.  43  del  regio  decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611. 
              28. L'art. 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  come  modificato  dall'art.  15  del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,  n.  166,  si
          interpreta nel senso che,  a  decorrere  dalla  entrata  in
          vigore di  quest'ultimo,  e'  da  considerarsi  cessato  il
          regime  transitorio  di  cui  all'art.  2,  comma  3,   del
          decreto-legge  17  marzo  1995,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172. ". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e   di   finanza   pubblica)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".