Art. 10 Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 236: 1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»; 2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria»; 3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»; b) all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole «182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 236 e 236-bis del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificati alla presente legge:: "Art. 236. (Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata) E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, siasi attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano: 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa'; 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata; 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4)." "Art. 236-bis. (Falso in attestazioni e relazioni) Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'."