(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                    Sicurezza delle informazioni 
 
    1.  I   fornitori   adottano   le   misure   tecniche,   logiche,
informatiche,  procedurali,  fisiche  ed  organizzative   idonee   ad
assicurare  la  sicurezza,  l'integrita'  e  la  riservatezza   delle
informazioni commerciali oggetto di  trattamento  conformemente  agli
obblighi previsti dagli artt. 31 e ss. del Codice e dell'Allegato "B"
al Codice. 
    2. Ogni fornitore individua  gli  eventuali  responsabili,  anche
esterni, e gli incaricati  autorizzati  a  trattare  le  informazioni
commerciali, conformemente agli artt. 29 e ss. del Codice.