Art. 10 
 
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente e di carta d'identita' elettronica 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  L'ANPR
contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di
stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta
delle liste di cui  all'articolo  1931  del  codice  dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  secondo
le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6,  in  cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro
il 31 dicembre 2018."; 
    b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai  seguenti:
"L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita' dei dati,  degli
atti  e  degli  strumenti  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
competenza statale attribuite al sindaco ai sensi  dell'articolo  54,
comma 3, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  mette
a disposizione  dei  comuni  un  sistema  di  controllo,  gestione  e
interscambio, puntuale e massivo,  di  dati,  servizi  e  transazioni
necessario ai  sistemi  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e  solo
fino  al  completamento  dell'Anagrafe  nazionale,  il  comune   puo'
utilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  conservati  localmente,
costantemente allineati con l'ANPR.". 
  2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  dell'interno,  in
attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, si avvale della societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Le  attivita'  di
implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione,  sono
curate  dal  Ministero  dell'  interno  d'intesa  con  l'Agenzia  per
l'Italia digitale. 
  3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. L'emissione  della
carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero  dell'interno
che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in  materia  di
carte valori, di documenti di  sicurezza  della  Repubblica  e  degli
standard  internazionali  di  sicurezza.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione  ed  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante  per  la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'  autonomie
locali, sono definite le caratteristiche tecniche,  le  modalita'  di
produzione,  di  emissione,  di  rilascio  della  carta   d'identita'
elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato." 
  4. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  i
commi 2 e 3 sono abrogati. 
  5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si  mantiene  il  rilascio
della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter,
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
  6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per investimenti di 59,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di  62,5  milioni  di
euro, ogni  cinque  anni,  a  decorrere  dall'anno  2020  e,  per  le
attivita' di gestione, di 0,7 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede,  quanto  a  59,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e  a
62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere  dall'anno  2020,
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse,  anche  in  conto
residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui  all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307.