Art. 10 
 
Disposizioni penali in materia di  accordo  di  ristrutturazione  con
         intermediari finanziari e convenzione di moratoria 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 236: 
      1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato  preventivo»  sono
aggiunte  le  seguenti:   «e,   accordo   di   ristrutturazione   con
intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»; 
      2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo»  sono
aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo  di
ristrutturazione con intermediari  finanziari  o  il  consenso  degli
intermediari finanziari  alla  sottoscrizione  della  convenzione  di
moratoria»; 
      3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso  di
accordo  di  ristrutturazione  con  intermediari  finanziari   o   di
convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni  previste  dal
secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»; 
    b)  all'articolo   236-bis,   primo   comma,   dopo   le   parole
«182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».