Art. 10 
 
 
                     Comitato tecnico regionale: 
                    composizione e funzionamento 
 
  1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) e' composto da: 
  a) il Direttore regionale o interregionale  dei  vigili  del  fuoco
competente per territorio, con funzione di presidente; 
  b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente; 
  c) il Comandante provinciale dei vigili del  fuoco  competente  per
territorio; 
  d)  un  rappresentante  della  Direzione  territoriale  del  lavoro
territorialmente competente; 
  e)  un  rappresentante  dell'ordine  degli  ingegneri  degli   enti
territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione  regionale  o
interregionale dei vigili del fuoco; 
  f) un rappresentante  della  regione  o  della  provincia  autonoma
territorialmente competente; 
  g) due rappresentanti  dell'agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente territorialmente competente; 
  h) un rappresentante dell'Unita' operativa territoriale  dell'INAIL
competente; 
  i) un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente
competente; 
  l) un rappresentante del Comune territorialmente competente; 
  m) un  rappresentante  dell'Ufficio  nazionale  minerario  per  gli
idrocarburi  e  le  georisorse  (UNMIG),  per  gli  stabilimenti  che
svolgono le attivita' di cui all'articolo 2, comma 3; 
  n)  un  rappresentante  dell'autorita'  marittima  territorialmente
competente, per gli stabilimenti presenti  nei  porti  e  nelle  aree
portuali; 
  o) un rappresentante dell'ente territoriale di area  vasta  di  cui
all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  2. Le funzioni di segretario sono svolte  da  un  dipendente  della
Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco. 
  3. Per ogni componente e' designato un membro supplente. Al fine di
garantire la funzionalita' del CTR, ogni ente  assicura  la  presenza
dei propri rappresentanti. 
  4. Il Direttore regionale o interregionale  dei  Vigili  del  fuoco
competente per territorio, sulla base delle designazioni  degli  enti
rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR. 
  5. Ciascun CTR adotta  il  proprio  regolamento  di  funzionamento,
sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'interno. 
  6. Il CTR e' costituito validamente con la presenza dei  due  terzi
dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 
  7. Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di  lavoro
incaricati  dello  svolgimento  delle   istruttorie   nonche'   delle
commissioni incaricate di effettuare  le  ispezioni.  Il  numero  dei
componenti dei gruppi di lavoro incaricati  dello  svolgimento  delle
istruttorie e' pari a 4; il numero dei componenti  delle  commissioni
incaricate di effettuare le ispezioni e' pari a 3. 
  8. Il CTR puo'  avvalersi,  senza  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, del supporto tecnico-scientifico  di  enti  ed  istituzioni
pubbliche competenti. 
  9. Per le attivita' svolte nell'ambito del CTR non sono corrisposti
gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti   comunque
denominati, fatta eccezione per  eventuali  costi  di  missione,  che
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della  legge
          7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note all'art. 1.