Art. 10. 
 
 
                     (Procedimento legislativo) 
 
  1. L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 70. - La funzione legislativa e' esercitata  collettivamente
dalle due Camere per le leggi di revisione della  Costituzione  e  le
altre leggi costituzionali, e soltanto per  le  leggi  di  attuazione
delle  disposizioni  costituzionali  concernenti  la   tutela   delle
minoranze linguistiche, i referendum  popolari,  le  altre  forme  di
consultazione di cui all'articolo 71, per le  leggi  che  determinano
l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,  le
funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citta'  metropolitane  e  le
disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per  la
legge che stabilisce le norme generali, le forme e  i  termini  della
partecipazione dell'Italia alla  formazione  e  all'attuazione  della
normativa e delle  politiche  dell'Unione  europea,  per  quella  che
determina  i  casi  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'  con
l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e  per  le
leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114,
terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma,  119,  sesto
comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le
stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere  abrogate,
modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi  approvate  a
norma del presente comma. 
  Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. 
  Ogni disegno di  legge  approvato  dalla  Camera  dei  deputati  e'
immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro  dieci
giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,  puo'  disporre
di  esaminarlo.  Nei  trenta  giorni  successivi  il   Senato   della
Repubblica puo' deliberare proposte di modificazione del testo, sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.  Qualora
il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o  sia
inutilmente decorso il  termine  per  deliberare,  ovvero  quando  la
Camera dei deputati si sia pronunciata in via  definitiva,  la  legge
puo' essere promulgata. 
  L'esame  del  Senato  della  Repubblica  per  le  leggi  che  danno
attuazione all'articolo 117, quarto comma, e' disposto nel termine di
dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i  medesimi  disegni  di
legge, la Camera dei deputati puo' non conformarsi alle modificazioni
proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei  suoi
componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a  maggioranza
assoluta dei propri componenti. 
  I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma,  approvati
dalla  Camera  dei  deputati,  sono  esaminati   dal   Senato   della
Repubblica, che  puo'  deliberare  proposte  di  modificazione  entro
quindici giorni dalla data della trasmissione. 
  I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali
questioni di competenza, sollevate secondo le  norme  dei  rispettivi
regolamenti. 
  Il Senato  della  Repubblica  puo',  secondo  quanto  previsto  dal
proprio  regolamento,   svolgere   attivita'   conoscitive,   nonche'
formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei
deputati ».