Art. 10 
 
                         Accesso ai servizi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8,  comma  2,  l'Anncsu
garantisce l'erogazione dei servizi di interoperabilita' con le altre
banche dati di rilevanza nazionale e regionale,  nel  rispetto  delle
regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  i  gestori  dei  servizi
postali possono accedere ai servizi  di  cui  all'art.  9,  comma  1,
lettere a), b) e c), in coerenza con le  modalita'  e  le  specifiche
tecniche previste all'art. 11. 
  3. I soggetti diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  2  possono
accedere al servizio di consultazione ed estrazione di  cui  all'art.
9, comma 1, lettera a). 
  4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 accedono ai servizi secondo  le
modalita' e le specifiche tecniche previste all'art. 11.