Art. 10 Accesso ai servizi 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, l'Anncsu garantisce l'erogazione dei servizi di interoperabilita' con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i gestori dei servizi postali possono accedere ai servizi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c), in coerenza con le modalita' e le specifiche tecniche previste all'art. 11. 3. I soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono accedere al servizio di consultazione ed estrazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). 4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 accedono ai servizi secondo le modalita' e le specifiche tecniche previste all'art. 11.