Art. 10 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il regolamento adottato dall'Autorita' il 15 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 e si applica anche agli illeciti posti in essere prima della sua entrata in vigore, per i quali non sono stati ancora trasmessi gli atti al prefetto ai sensi dell'art. 9 del regolamento del 15 luglio 2015 da ultimo indicato. Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016 Il Presidente: Cantone ----- Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 novembre 2016 Il segretario: Esposito