Art. 10 
 
                    Ruderi ed edifici collabenti 
 
  1. Non sono ammissibili a  contributo  gli  edifici  costituiti  da
unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita'  produttive
che, (( alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con  riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2  )),  non  avevano  i  requisiti  per
essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano
collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di  certificazione
o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in
quanto privi di impianti e  non  allacciati  alle  reti  di  pubblici
servizi. 
  2. L'utilizzabilita' degli edifici (( alla data del 24 agosto  2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del
26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2  ))
deve essere attestata dal richiedente in sede  di  presentazione  del
progetto  mediante  perizia   asseverata   debitamente   documentata.
L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi
delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza  delle
condizioni per l'ammissibilita' a contributo. 
  3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo'
essere concesso un contributo esclusivamente per le  spese  sostenute
per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e
la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del
suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.