Art. 10 C u m u l o 1. Ai fini del rispetto della soglia di euro 50.000.000,00 di aiuto per impresa e per progetto, come prevista all'art. 6, comma 2, lettera e), del presente decreto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato attribuiti ad un'impresa per il singolo progetto sovvenzionato. 2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, finanziati ai sensi del presente decreto, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, nei limiti della citata soglia di euro 50.000.000,00 per impresa e per progetto, se questi ultimi riguardano: a) costi del progetto che non sono ritenuti ammissibili ai sensi del presente decreto, ma ammissibili ai sensi del regolamento GBER 651/2014; b) gli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - coperti dal presente decreto, se l'aiuto non ha ancora raggiunto l'intensita' massima consentita. 3. Qualora il sostegno finanziario globale ricomprenda finanziamenti dell'Unione gestiti a livello dell'Unione medesima, che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri, connessi con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per il rispetto della soglia di euro 50.000.000,00, per impresa e per progetto prevista dal presente decreto, a condizione che l'importo totale dell'aiuto concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi l'ammontare pari ai costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto.