Art. 10 
 
 
                             C u m u l o 
 
  1. Ai fini del rispetto della soglia di euro 50.000.000,00 di aiuto
per impresa e per  progetto,  come  prevista  all'art.  6,  comma  2,
lettera e), del presente decreto, si tiene conto dell'importo  totale
degli aiuti di Stato attribuiti ad un'impresa per il singolo progetto
sovvenzionato. 
  2. Gli aiuti con costi  ammissibili  individuabili,  finanziati  ai
sensi del presente decreto, possono essere cumulati con  altri  aiuti
di Stato, nei limiti della citata soglia di  euro  50.000.000,00  per
impresa e per progetto, se questi ultimi riguardano: 
    a) costi del progetto che non sono ritenuti ammissibili ai  sensi
del presente decreto, ma ammissibili ai sensi  del  regolamento  GBER
651/2014; 
    b) gli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti
- coperti dal presente decreto, se l'aiuto non  ha  ancora  raggiunto
l'intensita' massima consentita. 
  3.   Qualora   il   sostegno   finanziario   globale    ricomprenda
finanziamenti dell'Unione gestiti a livello dell'Unione medesima, che
non  sono  direttamente  o  indirettamente  controllati  dagli  Stati
membri, connessi con aiuti di  Stato,  solo  questi  ultimi  sono  da
considerare per il rispetto della soglia di euro  50.000.000,00,  per
impresa e per progetto prevista dal presente  decreto,  a  condizione
che l'importo totale dell'aiuto concesso  in  relazione  agli  stessi
costi  ammissibili  non  superi  l'ammontare   pari   ai   costi   di
investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione
del progetto proposto.