Art. 10 
 
        Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 
 
  1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, comma 6, dopo la lettera i)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «i-bis) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo  26  delle
linee guida di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
(C(2012) 3230 final), con  priorita'  di  assegnazione  alle  imprese
accreditate della certificazione ISO 50001»; 
    b) all'articolo 41, comma 2, dopo le  parole:  «all'articolo  23,
comma 1,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 28, comma 1,». 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo del comma 6, art. 19 e del comma  2
          dell'art. 41  del  citato  d.lgs.  n.  30  del  2013,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50  per
          cento dei proventi delle singole  aste  e'  destinato  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
              a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,  anche
          contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
          le energie rinnovabili e al  Fondo  di  adattamento,  cosi'
          come  reso  operativo  dalla  conferenza  di   Poznan   sui
          cambiamenti  climatici  (COP  14  e  COP/MOP  4),  favorire
          l'adattamento agli  impatti  dei  cambiamenti  climatici  e
          finanziare attivita' di ricerca e di  sviluppo  e  progetti
          dimostrativi  volti  all'abbattimento  delle  emissioni   e
          all'adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  compresa   la
          partecipazione alle iniziative realizzate  nell'ambito  del
          Piano strategico europeo per le  tecnologie  energetiche  e
          delle piattaforme tecnologiche europee; 
              b)  sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine   di
          rispettare l'impegno comunitario di utilizzare  il  20  per
          cento di energia rinnovabile entro  il  2020  e  sviluppare
          altre tecnologie che contribuiscano alla transizione  verso
          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e
          sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
          incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento  per
          il 2020; 
              c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione  e
          ad accrescere  l'afforestazione  e  la  riforestazione  nei
          Paesi in via di sviluppo che avranno  ratificato  l'accordo
          internazionale  sui   cambiamenti   climatici,   trasferire
          tecnologie e favorire l'adattamento  agli  effetti  avversi
          del cambiamento climatico in tali Paesi; 
              d) favorire il sequestro  mediante  silvicoltura  nella
          Comunita'; 
              d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
              e) incentivare la cattura  e  lo  stoccaggio  geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
              f) incoraggiare il passaggio a modalita'  di  trasporto
          pubblico a basse emissioni; 
              g) finanziare la ricerca e lo sviluppo  dell'efficienza
          energetica  e   delle   tecnologie   pulite   nei   settori
          disciplinati dal presente decreto; 
              h) favorire misure  intese  ad  aumentare  l'efficienza
          energetica e l'isolamento delle abitazioni o a  fornire  un
          sostegno  finanziario  per  affrontare   le   problematiche
          sociali dei nuclei a reddito medio-basso; 
              i) coprire le spese amministrative connesse al  sistema
          per lo scambio di quote di  emissioni  di  gas  ad  effetto
          serra nella Comunita' istituito ai  sensi  della  direttiva
          2003/87/CE,  diverse  dai  costi  di  cui  alla   direttiva
          2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'art. 41; 
              i-bis) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001." 
              2. I costi delle attivita' di cui all'art. 4, comma  4,
          lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art.  9,  all'art.
          10, commi 3  e  4,  all'art.  13,  all'art.  15,  comma  1,
          all'art. 16, all'art. 21, all'art. 22,  comma  4,  all'art.
          23, comma 1, all'art. 28, comma 1, e all'art. 34, comma  3,
          sono a carico degli operatori interessati, secondo  tariffe
          e modalita' di versamento  da  stabilire  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e con il Ministro dello sviluppo economico."