Art. 10 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento  con  il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni  amministrazione
indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge  n.  190
del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni  e  dei  dati  ai  sensi  del  presente
decreto.»; 
  c) il comma 2 e' abrogato; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  La  promozione  di
maggiori livelli di trasparenza costituisce un  obiettivo  strategico
di ogni amministrazione,  che  deve  tradursi  nella  definizione  di
obiettivi organizzativi e individuali.»; 
  e) il comma 7 e' abrogato; 
    f) al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d)
e' soppressa. 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 10. (Coordinamento con il Piano  triennale  per
          la prevenzione della corruzione) - 1. Ogni  amministrazione
          indica, in un'apposita sezione del Piano triennale  per  la
          prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5
          della  legge  n.  190  del  2012,  i   responsabili   della
          trasmissione e della  pubblicazione  dei  documenti,  delle
          informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. 
              2. (abrogato). 
              3. La promozione di  maggiori  livelli  di  trasparenza
          costituisce    un    obiettivo    strategico    di     ogni
          amministrazione, che deve  tradursi  nella  definizione  di
          obiettivi organizzativi e individuali. 
              4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
          trasparenza in  ogni  fase  del  ciclo  di  gestione  della
          performance. 
              5. Ai fini  della  riduzione  del  costo  dei  servizi,
          dell'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione  e  della
          comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul  costo
          del  lavoro,  le   pubbliche   amministrazioni   provvedono
          annualmente ad individuare i servizi erogati,  agli  utenti
          sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10,  comma
          5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
          amministrazioni provvedono altresi' alla  contabilizzazione
          dei costi e all'evidenziazione dei  costi  effettivi  e  di
          quelli imputati al personale  per  ogni  servizio  erogato,
          nonche' al  monitoraggio  del  loro  andamento  nel  tempo,
          pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32. 
              6.  Ogni  amministrazione  presenta  il  Piano   e   la
          Relazione sulla performance di cui all'articolo  10,  comma
          1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009
          alle associazioni di consumatori o  utenti,  ai  centri  di
          ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito
          di  apposite  giornate  della  trasparenza  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              7. (abrogato). 
              8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare  sul
          proprio sito istituzionale nella sezione:  «Amministrazione
          trasparente» di cui all'articolo 9: 
              a)  il  Piano  triennale  per  la   prevenzione   della
          corruzione; 
              b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo  10  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
              c) i nominativi ed i  curricula  dei  componenti  degli
          organismi indipendenti di valutazione di  cui  all'articolo
          14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
              d) (soppressa).».