Art. 10 
 
       Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 31, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il figlio  minore  dello  straniero  con  questo  convivente  e
regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del  genitore
con il quale  convive  ovvero  la  piu'  favorevole  tra  quelle  dei
genitori con cui convive. Il minore che  risulta  affidato  ai  sensi
dell'articolo  4  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  segue  la
condizione giuridica dello straniero al quale e'  affidato,  se  piu'
favorevole. Al minore e' rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per
motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero
un permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo  periodo  ai
sensi  dell'articolo  9.  L'assenza  occasionale  e  temporanea   dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»; 
    b) all'articolo 31, il comma 2 e' abrogato; 
    c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni  di  cui
all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «le
disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,». 
  2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e
successive modificazioni, le parole: «, salvo l'iscrizione del minore
degli anni quattordici nel  permesso  di  soggiorno  del  genitore  o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia»  sono
soppresse. 
  3. Al minore di anni quattordici, gia'  iscritto  nel  permesso  di
soggiorno del genitore o dell'affidatario alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  il  permesso  di  soggiorno  di  cui
all'articolo  31,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  come  sostituito  dal  comma  1,
lettera a), del presente  articolo,  e'  rilasciato  al  momento  del
rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario. 
  4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti  dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. nel periodo di sperimentazione
del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti  di  cui
al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' autorizzata la spesa di  3,3  milioni
di euro per l'anno 2016. Al predetto  onere  si  fa  fronte  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo  41-bis  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Il  testo  degli  articoli  31  e  32  del   decreto
          legislativo n. 286/1998  (Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello  straniero.),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, cosi' recita: 
              «Art. 31 (Disposizioni a  favore  dei  minori)(Legge  6
          marzo 1998, n. 40, art. 29). - 1. Il  figlio  minore  dello
          straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante
          segue la condizione giuridica del  genitore  con  il  quale
          convive ovvero la piu' favorevole tra quelle  dei  genitori
          con cui convive. 
              Il minore che risulta affidato  ai  sensi  dell'art.  4
          della legge 4 maggio 1983,  n.  184,  segue  la  condizione
          giuridica dello straniero al quale  e'  affidato,  se  piu'
          favorevole. 
              Al minore e' rilasciato un permesso  di  soggiorno  per
          motivi familiari valido fino al compimento  della  maggiore
          eta' ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
          lungo periodo ai sensi dell'art. 9. L'assenza occasionale e
          temporanea  dal  territorio  dello  Stato  non  esclude  il
          requisito della convivenza. 
              2. (abrogato). 
              3. Il Tribunale  per  i  minorenni,  per  gravi  motivi
          connessi  con  lo  sviluppo  psicofisico  e  tenuto   conto
          dell'eta' e delle condizioni di salute del  minore  che  si
          trova nel territorio italiano, puo' autorizzare  l'ingresso
          o la permanenza del familiare,  per  un  periodo  di  tempo
          determinato, anche in deroga alle  altre  disposizioni  del
          presente testo unico. L'autorizzazione e'  revocata  quando
          vengono a cessare i gravi motivi che ne  giustificavano  il
          rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le
          esigenze del minore  o  con  la  permanenza  in  Italia.  I
          provvedimenti   sono   comunicati    alla    rappresentanza
          diplomatica o consolare e al questore per  gli  adempimenti
          di rispettiva competenza. 
              4. Qualora ai sensi  del  presente  testo  unico  debba
          essere disposta l'espulsione  di  un  minore  straniero  il
          provvedimento e' adottato, su richiesta del  questore,  dal
          Tribunale per i minorenni.». 
              «Art. 32 (Disposizioni concernenti minori  affidati  al
          compimento della maggiore eta') (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
          art. 30). - 1. Al  compimento  della  maggiore  eta',  allo
          straniero  nei  cui  confronti  sono  state  applicate   le
          disposizioni di cui all'art. 31, comma 1, e, fermo restando
          quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che  sono  stati
          affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n.
          184, puo' essere rilasciato un permesso  di  soggiorno  per
          motivi  di  studio  di  accesso  al   lavoro,   di   lavoro
          subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o  di  cura.
          Il permesso di soggiorno per accesso  al  lavoro  prescinde
          dal possesso dei requisiti di cui all'art. 23. 
              1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  puo'
          essere rilasciato per  motivi  di  studio,  di  accesso  al
          lavoro  ovvero  di  lavoro  subordinato  o   autonomo,   al
          compimento della maggiore eta',  ai  minori  stranieri  non
          accompagnati, affidati ai sensi dell' art. 2 della legge  4
          maggio 1983, n. 184, ovvero  sottoposti  a  tutela,  previo
          parere positivo del Comitato per i minori stranieri di  cui
          all'art. 33 del presente  testo  unico,  ovvero  ai  minori
          stranieri non accompagnati che siano stati ammessi  per  un
          periodo  non  inferiore  a  due  anni  in  un  progetto  di
          integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
          privato che abbia rappresentanza nazionale e  che  comunque
          sia iscritto nel registro istituito  presso  la  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'art.  52  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394. 
              1-ter. L'ente gestore dei  progetti  deve  garantire  e
          provare  con  idonea   documentazione,   al   momento   del
          compimento della maggiore eta' del minore straniero di  cui
          al comma 1-bis, che l'interessato si trova  sul  territorio
          nazionale da non meno  di  tre  anni,  che  ha  seguito  il
          progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita'  di
          un alloggio e  frequenta  corsi  di  studio  ovvero  svolge
          attivita'  lavorativa  retribuita  nelle  forme  e  con  le
          modalita' previste  dalla  legge  italiana,  ovvero  e'  in
          possesso  di  contratto  di  lavoro  anche  se  non  ancora
          iniziato. 
              1-quater.  Il  numero   dei   permessi   di   soggiorno
          rilasciati ai sensi del presente  articolo  e'  portato  in
          detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
          decreti di cui all'art. 3, comma 4». 
              - Il testo  dell'art.  28  del decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 394/1999 (Regolamento recante norme  di
          attuazione del testo unico delle  disposizioni  concernenti
          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
          dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto
          legislativo 25  luglio  1998,  n.  286),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, cosi' recita: 
              «Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i
          quali sono vietati l'espulsione o il respingimento).  -  1.
          Quando la  legge  dispone  il  divieto  di  espulsione,  il
          questore rilascia il permesso di soggiorno: 
                a)  per  minore  eta'.  In   caso   di   minore   non
          accompagnato, rintracciato sul territorio  e  segnalato  al
          Comitato per i minori stranieri, il permesso  di  soggiorno
          per minore eta' e' rilasciato a seguito della  segnalazione
          al Comitato medesimo ed e'  valido  per  tutto  il  periodo
          necessario per l'espletamento delle indagini sui  familiari
          nei Paesi di origine. Se si tratta di  minore  abbandonato,
          e' immediatamente informato il Tribunale  per  i  minorenni
          per i provvedimenti di competenza; 
                a-bis) per integrazione sociale e civile del  minore,
          di cui all'art. 11,  comma  1,  lettera  c-sexies),  previo
          parere del Comitato per i minori stranieri; 
                b)  per  motivi  familiari,   nei   confronti   degli
          stranieri che si trovano nelle documentate  circostanze  di
          cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del testo unico; 
                c) per cure mediche, per il tempo attestato  mediante
          idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle  donne
          che si trovano nelle circostanze di cui all'art. 19,  comma
          2, lettera d) del testo unico; 
                d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo  che
          possa  disporsi  l'allontanamento  verso  uno   Stato   che
          provvede ad accordare  una  protezione  analoga  contro  le
          persecuzioni di cui all'art. 19, comma 1, del testo unico.» 
              - L'art. 41-bis della legge n. 234/2012 (Norme generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea.), introdotto dalla legge n. 115/2015 (
          Legge europea 2014) pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  3
          agosto  2015,  n.  178,  ha  istituito  il  Fondo  per   il
          recepimento della normativa europea.