Art. 10 
 
 
          Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 
                        4 luglio 2014, n. 102 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente
lettera: «b-bis) ulteriori  risorse  a  carico  del  Ministero  dello
sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare a valere sui proventi annui  delle  aste  delle
quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non
diversamente  impegnate  e  previa  verifica   delle   disponibilita'
accertate.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo  dell'art.  15  del  decreto  legislativo  4
          luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   15.   (Fondo   nazionale    per    l'efficienza
          energetica). - 1. E' istituito presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico il  "Fondo  nazionale  per  l'efficienza
          energetica", di  seguito  "Fondo",  che  opera  secondo  le
          modalita' di cui al comma 2 e per le finalita'  di  cui  al
          comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
          4, del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  come
          modificato  dall'articolo  4-ter,  comma  2   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato, per  l'importo  di  5
          milioni di euro nell'anno 2014 e  di  25  milioni  di  euro
          nell'anno  2015,  per  essere  riassegnate   nei   medesimi
          esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio  per  il
          settore elettrico provvede al  versamento  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato  degli  importi  indicati  al  primo
          periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti  sul  conto
          corrente bancario intestato al  predetto  Fondo,  entro  30
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  per
          l'importo relativo al 2014 ed entro  il  31  marzo  per  il
          2015. La dotazione del Fondo puo' essere integrata: 
              a) per il periodo 2015-2020,  a  valere  sulle  risorse
          annualmente confluite nel fondo  di  cui  all'articolo  22,
          comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  come
          modificato  dall'articolo  4-ter,  comma  2   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalita' di
          cui al presente comma, previa  determinazione  dell'importo
          da versare con il medesimo decreto di cui  all'articolo  5,
          comma 12, lettera a); 
              b)  fino  a  15  milioni  euro  annui  per  il  periodo
          2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e
          fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020  a
          carico del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, a valere sui  proventi  annui  delle
          aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai  progetti
          energetico ambientali  cui  all'articolo  19,  del  decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          articolo 19. 
              b-bis) ulteriori risorse a carico del  Ministero  dello
          sviluppo economico o del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  a  valere  sui  proventi
          annui delle aste delle quote di emissione di CO2  destinati
          ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19,  del
          decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non  diversamente
          impegnate e previa verifica delle disponibilita' accertate. 
              2. Il Fondo  ha  natura  rotativa  ed  e'  destinato  a
          sostenere il  finanziamento  di  interventi  di  efficienza
          energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso
          a forme di partenariato pubblico  -  privato,  societa'  di
          progetto o di scopo appositamente costituite, mediante  due
          sezioni destinate rispettivamente a: 
              a) la concessione di garanzie, su singole operazioni  o
          su portafogli di operazioni finanziarie; 
              b)  l'erogazione  di  finanziamenti,   direttamente   o
          attraverso banche e  intermediari  finanziari,  inclusa  la
          Banca  Europea  degli  Investimenti,  anche   mediante   la
          sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento  di
          tipo chiuso che abbiano come  oggetto  di  investimento  la
          sottoscrizione di titoli di credito di  nuova  emissione  o
          l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di  nuovi
          finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli
          emessi ai  sensi  della  legge  30  aprile  1999,  n.  130,
          nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  aventi  ad
          oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese  e
          ESCO per investimenti per l'efficienza energetica. 
              3. Il Fondo e' destinato  a  favorire,  sulla  base  di
          obiettivi  e  priorita'  periodicamente  stabiliti  e   nel
          rispetto  dei  vincoli  previsti  dalla  vigente  normativa
          comunitaria in materia di aiuti di stato, il  finanziamento
          di  interventi  coerenti  con   il   raggiungimento   degli
          obiettivi nazionali di efficienza  energetica,  promuovendo
          il  coinvolgimento  di  istituti  finanziari,  nazionali  e
          comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata
          condivisione dei  rischi,  con  particolare  riguardo  alle
          seguenti finalita': 
              a)   interventi   di   miglioramento    dell'efficienza
          energetica  degli  edifici  di  proprieta'  della  Pubblica
          Amministrazione; 
              b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per
          il teleraffrescamento; 
              c) efficienza energetica dei servizi  e  infrastrutture
          pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; 
              d)  efficientamento  energetico   di   interi   edifici
          destinati  ad   uso   residenziale,   compresa   l'edilizia
          popolare; 
              e) efficienza energetica e  riduzione  dei  consumi  di
          energia nei settori dell'industria e dei servizi. 
              4. Gli interventi di  realizzazione  e  ampliamento  di
          reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra
          la data di entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, e la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, possono  avere  accesso  alle
          garanzie offerte dal Fondo, secondo le  modalita'  definite
          con i provvedimenti di cui al comma 5 e  fermi  restando  i
          vincoli richiamati al comma 3. 
              5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          3, nel rispetto degli equilibri di  finanza  pubblica,  con
          uno o piu' decreti di natura non regolamentare da  adottare
          entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
          dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  Unificata,   sono
          individuate le priorita', i criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del
          Fondo, nonche' le modalita' di articolazione  per  sezioni,
          di cui una dedicata  in  modo  specifico  al  sostegno  del
          teleriscaldamento,  e  le  relative  prime  dotazioni.  Nel
          quadro dei progetti e programmi ammissibili  all'intervento
          del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra  costo  e
          risparmio energetico, sono individuati termini e condizioni
          di maggior favore per interventi che  presentino  specifica
          valenza prestazionale volti a: 
              a) creare nuova occupazione; 
              b)  migliorare  l'efficienza   energetica   dell'intero
          edificio; 
              c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; 
              d)  introdurre  misure  di  protezione  antisismica  in
          aggiunta alla riqualificazione energetica; 
              e) realizzare reti per il teleriscaldamento  e  per  il
          teleraffrescamento in ambito agricolo o  comunque  connesse
          alla generazione distribuita a biomassa; 
              6. La dotazione  del  Fondo  puo'  essere  incrementata
          mediante versamento volontario di contributi  da  parte  di
          Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e  organismi
          pubblici,  ivi   incluse   le   risorse   derivanti   dalla
          programmazione dei  fondi  strutturali  e  di  investimento
          europei secondo criteri, condizioni e  modalita'  stabilite
          con i provvedimenti di cui al comma  5.  La  dotazione  del
          Fondo  e',  inoltre,  incrementata  con  i  proventi  delle
          sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23. 
              7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma
          2, lettera a) sono assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,
          quale  garanzia  di  ultima   istanza,   secondo   criteri,
          condizioni e modalita' da stabilire con decreto  di  natura
          non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, adottato entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto. La garanzia dello Stato  e'  inserita
          nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  31
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione  destinata
          alla concessione  di  garanzie,  di  cui  al  comma  2,  e'
          ricompresa  nel  Sistema  nazionale  di  garanzia  di   cui
          all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre  2013,  n.
          147. 
              8.  Le  garanzie  concesse  dal  Fondo  possono  essere
          assistite  dalla   garanzia   del   Fondo   Europeo   degli
          Investimenti  o  di  altri  fondi  di  garanzia   istituiti
          dall'Unione Europea o da essa cofinanziati. 
              9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi puo'
          essere  attribuita  sulla  base  di  una  o  piu'  apposite
          convenzioni, a societa' in house ovvero a societa'  o  enti
          in possesso dei necessari requisiti tecnici,  organizzativi
          e di terzieta' nel rispetto della vigente normativa europea
          e nazionale in materia di contratti  pubblici.  Agli  oneri
          connessi alla gestione e  al  funzionamento  del  Fondo  si
          provvede a valere sulle medesime risorse. 
              10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».