Art. 10 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nell'articolo 1, comma 28, della legge. 2. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 10: - Per il riferimento al comma 28 dell'articolo 1 della citata legge 20 maggio 2016, n. 76, vedasi nelle note all'articolo 8.