Art. 10 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  fino
all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti  nell'articolo
1, comma 28, della legge. 
  2. All'attuazione delle disposizioni del  presente  regolamento  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il riferimento al comma 28 dell'articolo 1  della
          citata legge 20 maggio  2016,  n.  76,  vedasi  nelle  note
          all'articolo 8.