Art. 10 Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 62 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 62. Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto: 1) coordina, in conformita' alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione; 2) vigila sull'esercizio da parte della Regione e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni; 3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione. Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonche' copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.".