Art. 10 
 
Proroga degli effetti del trattenimento  in  servizio  di  magistrati
  amministrativi e contabili e avvocati dello Stato 
 
  1. Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'  della  giustizia
amministrativa  e  in  particolare  delle   funzioni   consultive   e
giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni dell'articolo
5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio  di  Stato
nella posizione equivalente ai magistrati ordinari  individuati  allo
stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il  settantesimo
anno di eta' al 31 dicembre 2016. 
  2. Per assicurare la funzionalita' della Avvocatura dello Stato, le
disposizioni dell'articolo  5,  comma  1,  si  applicano  anche  agli
avvocati  dello  Stato  nella  posizione  equivalente  ai  magistrati
ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano
compiuto il settantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016. 
  3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalita' della Corte  dei
conti, gli effetti dell'articolo 1, comma  3,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114,  sono  differiti  al  31  dicembre  2017  per  i
magistrati  contabili  in  servizio,   con   funzioni   direttive   o
semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di  eta'
alla data del 31 dicembre 2016  e  che  debbano  essere  collocati  a
riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016
e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta
fermo il termine ultimo  di  permanenza  in  servizio  stabilito  dal
citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.