(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 10)
 
                               Art. 10 
 
                     (Rinvio della discussione) 
 
 
  1. Il collegio puo' rinviare la discussione  della  causa  per  non
piu' di una volta soltanto  per  grave  impedimento  di  uno  o  piu'
componenti del collegio o delle parti e per non piu' di sei mesi.