(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 10)
Art. 10
(Rinvio della discussione)
1. Il collegio puo' rinviare la discussione della causa per non
piu' di una volta soltanto per grave impedimento di uno o piu'
componenti del collegio o delle parti e per non piu' di sei mesi.