Art. 10 
 
                      Modifiche all'articolo 9 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  n.  82  del
2005, le parole: «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,», e le  parole:
«sia individuali che collettivi» sono sostituite dalle  seguenti:  «e
migliorare la qualita' dei propri atti, anche attraverso  l'utilizzo,
ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili  a  legislazione
vigente, di forme di  consultazione  preventiva  per  via  telematica
sugli schemi di atto da adottare». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 9. Partecipazione democratica elettronica 
              1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,   comma   2,
          favoriscono l'uso delle tecnologie digitali  e  telematiche
          per promuovere una maggiore partecipazione  dei  cittadini,
          anche residenti all'estero, al  processo  democratico,  per
          facilitare l'esercizio dei  diritti  politici  e  civili  e
          migliorare la qualita' dei propri  atti,  anche  attraverso
          l'utilizzo,  ove  previsto  e  nell'ambito  delle   risorse
          disponibili   a   legislazione   vigente,   di   forme   di
          consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di
          atto da adottare.»