Art. 10 Ruderi ed edifici collabenti 1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. 2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilita' a contributo. 3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo' essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.