Art. 10 
 
Norme  transitorie  per  consentire  il  voto  degli  elettori  fuori
  residenza a causa dei  recenti  eventi  sismici  in  occasione  del
  referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 
 
  1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre  2016,
gli elettori residenti nei comuni  individuati  nell'allegato  1  del
decreto-legge n. 189 del 2016,  e  in  quelli  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1 del presente decreto, che,  a  seguito  dei  predetti
eventi, sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi  da  quelli
di residenza per motivi di inagibilita' della  propria  abitazione  o
per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a  votare  nel
comune di dimora. 
  2. Gli elettori possono  far  pervenire,  entro  il  quinto  giorno
antecedente la votazione, apposita domanda al sindaco del  comune  di
dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale comune  ed
autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  trovarsi  nelle
condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla
domanda va allegata copia del  documento  d'identita'  nonche'  copia
della  tessera  elettorale   personale   o   dichiarazione   di   suo
smarrimento. 
  3. Il comune  di  dimora  consegna  ad  ogni  elettore  richiedente
un'attestazione di ammissione al voto  nella  quale  e'  indicata  la
sezione  elettorale  di  assegnazione  e  trasmette  ai   comuni   di
rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente  la  data
della votazione, i nominativi degli ammessi al  voto,  affinche'  gli
ufficiali  elettorali  provvedano  a  prenderne  nota   nelle   liste
sezionali. 
  4. Dei nominativi degli ammessi al voto, il comune  di  dimora  da'
notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva  assegnazione.  Gli
elettori votano in tali  sezioni,  previa  esibizione  del  documento
d'identita' e dell'attestazione di cui al comma precedente. 
  5.  Le  Commissioni  elettorali  circondariali,  ove   strettamente
necessario e su proposta dei  comuni  di  dimora,  possono  istituire
seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile  1976,
n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero  complessivo  di
almeno trecento elettori dimoranti presso strutture  ricettive  o  di
accoglienza, ubicate anche in comuni diversi. 
  6. Gli elettori residenti nei comuni di cui al  comma  1,  che  non
sono nelle condizioni di assicurare  il  regolare  svolgimento  della
consultazione referendaria, sono ammessi  al  voto,  in  uno  o  piu'
comuni vicini,  previa  attestazione  del  Sindaco  di  residenza  al
predetto comune, sentita la Commissione elettorale circondariale.