Art. 10 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 2 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando