Art. 10 Misure di contenimento 1. In deroga all'art. 9, solo nelle zone infette di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), il Servizio fitosanitario regionale applica misure di contenimento, come indicato nei successivi commi da 2 a 7. 2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni: a) in prossimita' dei siti di cui all'art. 13, comma 2; b) in prossimita' dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico, identificati dal Servizio fitosanitario regionale; c) all'interno della zona infetta di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), entro una distanza di 20 km dal confine di tale zona con il resto del territorio dell'Unione. Sono adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione. 3. Il Servizio fitosanitario regionale, entro un raggio di 100m attorno alle piante di cui al comma 2 e che risultano essere state colpite dall'organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in conformita' della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno. 4. Il Servizio fitosanitario regionale, prima della rimozione delle piante di cui al comma 2, dispone opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Gli interventi contro il vettore possono includere, se del caso, la rimozione di piante. 5. Il Servizio fitosanitario regionale, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona di contenimento, dispone la distruzione delle piante e parti di piante di cui al comma 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda. 6. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori. 7. Il Servizio fitosanitario regionale controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali effettuate al momento opportuno nelle zone situate entro la distanza di 20 km di cui alla lettera c) del comma 2. Tali ispezioni sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'art. 9, comma 7.