Art. 10 Articolazione interna del settore operativo personale, risorse e contabilita' 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5 del precedente art. 8, il settore operativo personale, risorse e contabilita' e' articolato nelle seguenti unita' di coordinamento: a) unita' di coordinamento per la gestione finanziaria; b) unita' di coordinamento per le risorse umane; c) unita' di coordinamento per la gestione delle risorse strumentali; d) unita' di coordinamento per la gestione informatica. 2. L'unita' di coordinamento per la gestione finanziaria cura la tenuta della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, sovraintende alle procedure di spesa e coadiuva il Ministero dell'economia e delle finanze nell'istruttoria per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14, comma 8, del decreto-legge. 3. L'unita' di coordinamento per le risorse umane cura gli aspetti di competenza del Commissario straordinario relativi all'inquadramento giuridico ed al trattamento economico e previdenziale del personale e dei collaboratori della struttura commissariale e assicura il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 4. L'unita' di coordinamento per la gestione delle risorse strumentali provvede alla programmazione e alla gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi destinati a soddisfare i fabbisogni della struttura, ivi compresi gli acquisti sul mercato elettronico. 5. L'unita' di coordinamento per la gestione informatica assicura il proprio supporto alla gestione delle piattaforme informatiche istituite presso la struttura commissariale ed alla tenuta del sito istituzionale. 6. Al fine di assicurare l'immediato avvio a regime della struttura commissariale, e comunque fino al 31 dicembre 2017, il dirigente preposto al settore personale, risorse e contabilita', che assume la veste di funzionario delegato, puo' essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali e indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo fermo restando il budget complessivo che sara' definito con successiva ordinanza. In tali casi, il dirigente e' altresi' autorizzato all'impiego delle risorse del fondo per la ricostruzione per l'acquisto dei beni strumentali. 7. Per l'esercizio dei compiti di propria competenza, il dirigente preposto al settore operativo personale, risorse e contabilita' opera per quanto necessario raccordandosi col dirigente del settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione.