Art. 10 Contenuti e metodi dei controlli tecnici su strada 1. L'autorita' competente provvede affinche' i veicoli selezionati, a norma dell'art. 9, siano sottoposti a un controllo tecnico su strada iniziale. In ogni controllo tecnico su strada iniziale svolto su un veicolo, l'ispettore: a) controlla l'ultimo certificato di revisione e l'ultima relazione relativa a un controllo tecnico su strada, se disponibili, tenuti a bordo o le relative attestazioni elettroniche a norma dell'art. 7, comma 1; b) procede ad una valutazione visiva delle condizioni tecniche del veicolo; c) puo' procedere ad una valutazione visiva della fissazione del carico del veicolo, a norma dell'art. 13; d) puo' effettuare controlli tecnici mediante qualsiasi metodo ritenuto appropriato. 2. I controlli tecnici, di cui al comma 2, possono essere effettuati per motivare la decisione di sottoporre il veicolo ad un controllo tecnico su strada piu' approfondito o per chiedere che le carenze siano rettificate senza indugio ai sensi dell'art. 14, comma 1. 3. L'ispettore verifica che siano state rettificate eventuali carenze riportate nella precedente relazione di controllo su strada. 4. In base al risultato del controllo iniziale, l'ispettore decide se il veicolo o il suo rimorchio debbano essere sottoposti ad un controllo su strada piu' approfondito. 5. Un controllo tecnico su strada piu' approfondito riguarda gli elementi elencati all'allegato II che sono considerati necessari e pertinenti, tenendo conto, in particolare, della sicurezza di freni, pneumatici, ruote e telaio e degli effetti nocivi, ed i metodi raccomandati applicabili al controllo di tali elementi. 6. Qualora il certificato di revisione o una relazione di controllo su strada dimostri che uno degli ambiti di cui all'allegato II e' stato oggetto di un controllo durante i tre mesi precedenti, l'ispettore non lo controlla salvo i casi in cui cio' sia giustificato da un'evidente carenza.