Art. 10 
 
              Anticipazione risorse Fondo solidarieta' 
                         dell'Unione europea 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 20-ter  del  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, le parole: « fino a 700 milioni  di  euro  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « fino a 1 miliardo di euro ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  20-ter
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 20-ter. Disposizioni finanziarie 
              1. Al fine  di  assicurare  la  tempestiva  attivazione
          degli interventi a favore  delle  aree  del  centro  Italia
          colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi
          dell'Unione europea a carico del Fondo di  solidarieta'  di
          cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come  modificato  dal
          regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria  generale
          dello  Stato  -  Ispettorato  generale   per   i   rapporti
          finanziari  con  l'Unione  europea,  su   richiesta   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione  civile,  attestante  le   esigenze   di   cassa
          derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento
          degli interventi ammissibili al  contributo  del  Fondo  di
          solidarieta' europeo, dispone le  occorrenti  anticipazioni
          di risorse, fino a 1  miliardo  di  euro,  a  valere  sulle
          disponibilita' finanziarie del Fondo di  rotazione  di  cui
          alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
              Omissis.".