Art. 10. I delegati al Congresso federale Il Consiglio federale determina il numero totale dei delegati al Congresso federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie articolazioni territoriali regionali seguendo le modalita' previste da apposita norma regolamentare. Sono membri di diritto e votanti: il Segretario federale, i membri del Consiglio federale, i Segretari regionali, i Segretari provinciali delle articolazioni territoriali regionali con almeno 50 Soci ordinari militanti, i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti di Provincia e i Sindaci dei comuni capoluoghi di Provincia o delle aree metropolitane, purche' in regola con le norme sul tesseramento dei Soci ordinari militanti. Il Consiglio federale ha la facolta' di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.