Art. 10 Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale 1. Le opere per la realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacita' uguale o superiore alle 200 tonnellate, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono strategiche ai fini degli obiettivi di cui alla sezione c) dell'allegato III e sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le modalita' di cui all'articolo 9, commi 4, 6 e 8 e all'articolo 23 del presente decreto. 2. I titolari delle autorizzazioni relative a terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono chiedere l'autorizzazione a realizzare le modifiche impiantistiche finalizzate al carico, allo stoccaggio e al successivo scarico su navi o autobotti di parte di GNL non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale, nelle modalita' di cui al comma 1. 3. L'attivita' di cui al comma 2 non rientra tra le attivita' regolate ed e' svolta in regime di separazione contabile, fermo restando quanto stabilito all'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico determina le regole di separazione contabile, anche rispetto a dette attivita', non regolate, al fine di evitare oneri al sistema regolato. 4. Le opere per la realizzazione di impianti di stoccaggio di GNL di capacita' inferiori alle 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente decreto, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dall'ente delegato dalla regione, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Per gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 4 sono fatte salve le vigenti disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. 6. Al termine del procedimento unico, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza nonche' delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell'opera, e' rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di cui al comma 4. 7. Le concessioni demaniali rilasciate nell'ambito delle autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture ricadenti in aree costiere e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi hanno durata almeno decennale.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti normativi della legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 46 del decreto - legge 1° ottobre 2007, n. 159, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 9. - Per i riferimenti normativi della legge 29 novembre 2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 21. Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attivita' di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas. 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale puo' essere effettuata unicamente da societa' che non svolgano alcuna altra attivita' nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attivita' di cliente grossista. 4. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attivita' di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attivita' di distribuzione e di vendita. 5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, e' fatta salva la facolta' delle imprese del gas di svolgere attivita' di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas.". - Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 25. Separazione della contabilita' 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attivita' di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 31 della direttiva 2009/73/CE.". - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 si veda nelle note alle premesse. - Per la rubrica degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, citata nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 9.