Art. 10 
 
            Piattaforma di scambio tra domanda e offerta 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e per  favorire
lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le  Camere  di  commercio
territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si
iscrivono, senza alcun onere, i  produttori  e  gli  utilizzatori  di
sottoprodotti. 
  2. Nell'elenco e' indicata, all'atto  dell'iscrizione,  oltre  alle
generalita' e ai contatti dei soggetti  iscritti,  la  tipologia  dei
sottoprodotti oggetto di attivita'. 
  3.  L'elenco  di  cui  al  presente  articolo  e'  pubblico  ed  e'
consultabile su una sezione dedicata del sito internet  della  Camera
di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.