Art. 10 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 
 
  1. All'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.
30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «in composizione monocratica» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «sede  della   sezione   specializzata   in   materia   di
immigrazione protezione  internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini dell'Unione europea»; 
  b)  sono  aggiunti,  in   fine,   i   seguenti   periodi:   «Quando
l'interessato e' trattenuto in un centro di cui all'articolo  14  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  la  sua  partecipazione
all'udienza per la convalida  avviene,  ove  possibile,  a  distanza,
mediante un collegamento  audiovisivo,  tra  l'aula  d'udienza  e  il
centro. Il collegamento audiovisivo si  svolge  in  conformita'  alle
specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i
Ministeri della giustizia e  dell'interno  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  e,  in
ogni caso, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva
e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre  consentito
al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo  ove
si  trova  il  richiedente.  Un  operatore  della  polizia  di  Stato
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39,  secondo  comma,  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e' presente nel luogo ove si  trova  il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che  non  sono  posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle  facolta'
a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni  di
cui al secondo periodo  del  presente  comma  nonche',  se  ha  luogo
l'audizione del richiedente, delle cautele adottate  per  assicurarne
la regolarita' con riferimento al luogo ove  si  trova.  A  tal  fine
interpella, ove occorra, il richiedente e  il  suo  difensore.  Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura  del  medesimo  operatore
della polizia di Stato.».