Art. 10 
 
Violazione di altri obblighi posti da misure  specifiche  riguardanti
  la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in  materiali
  e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti  alimentari
  ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che
non rispetta le previsioni  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4  del
regolamento n. 1895/2005/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di una somma da euro 6.000 a euro 60.000. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio,
non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento n.
1895/2005/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  di
una somma da euro 5.000 a euro 15.000. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1895/2005 si veda nelle note alle premesse.