Art. 10 Assemblea generale dei membri 1. L'assemblea generale e' composta dai membri dell'organismo di gestione collettiva ed e' convocata almeno una volta l'anno. 2. L'assemblea generale decide in merito alla nomina e alla revoca dell'incarico degli amministratori, esamina le loro prestazioni e approva i loro compensi e gli altri eventuali benefici, incluse la liquidazione e le prestazioni previdenziali. 3. L'assemblea generale delibera in merito alle eventuali modifiche dello statuto e in merito alle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva, qualora non siano disciplinate nello statuto. 4. L'assemblea generale delibera, nel rispetto della Sezione III, del presente Capo, almeno in merito a quanto segue: a) alla politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti; b) alla politica generale sull'impiego degli importi non distribuibili; c) alla politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi; d) alla politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi; e) all'impiego degli importi non distribuibili; f) alla politica della gestione dei rischi; g) all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili; h) all'approvazione di fusioni e alleanze, alla costituzione di societa' controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entita'; i) all'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi; l) alla nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo contabile. La presente lettera non si applica alla Societa' italiana degli autori e degli editori, per la quale resta fermo quanto previsto all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. 5. L'assemblea generale puo' delegare all'organo di cui all'articolo 11 i poteri di cui al comma 4, lettere f), g), h) ed i). 6. Con riferimento al comma 4, lettere a), b), c) e d), l'assemblea generale puo' stabilire condizioni piu' dettagliate per l'impiego dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento. 7. L'assemblea generale esercita il controllo sulle attivita' dell'organismo di gestione collettiva, approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all'articolo 28. Delibera altresi' su ogni altra materia o questione prevista dallo statuto. 8. Tutti i membri degli organismi di gestione collettiva hanno il diritto di partecipare e di esercitare, anche per via elettronica, secondo i criteri previsti dallo statuto, il diritto di voto in seno all'assemblea generale. Lo statuto puo' tuttavia prevedere restrizioni al diritto dei membri di esercitare il diritto di voto in seno all'assemblea generale sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri, purche' siano stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato e siano pubblicamente accessibili in conformita' con le disposizioni degli articoli 25 e 26: a) durata dell'adesione; b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono. 9. Ciascun membro degli organismi di gestione collettiva ha il diritto di designare un proprio rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all'assemblea generale dei membri, purche' tale designazione non comporti un conflitto di interessi. Lo statuto puo' stabilire restrizioni in merito alla designazione dei rappresentanti e all'esercizio dei diritti di voto da parte di questi ultimi, purche' tali restrizioni non pregiudichino l'adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva. La delega e' valida per un'unica riunione dell'assemblea generale. All'interno della stessa il rappresentante gode degli stessi diritti che spetterebbero al membro che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal membro che rappresenta. 10. Lo statuto puo' prevedere che i poteri dell'assemblea generale siano esercitati da un'assemblea di delegati eletti almeno ogni quattro anni dai membri dell'organismo di gestione collettiva, a condizione che: a) sia garantita un'effettiva e adeguata partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva; b) la rappresentanza delle diverse categorie di membri in seno all'assemblea dei delegati sia equa ed equilibrata. 11. All'assemblea dei delegati si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9. 12. Qualora lo statuto, in ragione della forma giuridica adottata, non preveda un'assemblea generale dei membri o un'assemblea dei delegati, i poteri ad esse spettanti sono esercitati dall'organo di cui all'articolo 11, in conformita' alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e ai commi 6 e 7.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 1. Disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori. 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creativita' di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche. 2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attivita' dell'ente, ivi incluse le modalita' di gestione dei diritti, nonche' l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria. 3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza. 4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE. 5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, e' abrogato. 6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».