Art. 10. Piano triennale di attivita' 1. Il Piano triennale di attivita', elaborato dal Consiglio scientifico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del presente statuto, e' accompagnato da un documento di visione strategica decennale e determina obiettivi, priorita' e risorse umane e finanziarie per il triennio; e' predisposto sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto dei programmi di ricerca nazionali, dell'Unione europea e internazionali, delle esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni e Province autonome e della necessita' di accrescimento delle competenze interne all'Ente. 2. Il Piano triennale e i suoi aggiornamenti annuali, elaborati dal Consiglio scientifico, sono presentati dal Presidente al Consiglio di amministrazione che li adotta con propria deliberazione. 3. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto della compatibilita' finanziaria, delibera il Piano triennale di attivita' e gli aggiornamenti annuali che sono trasmessi dal Presidente, ai fini dell'approvazione, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Il Piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi a seguito dell'approvazione da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dovra' avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato.